Art. 4.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 16 marzo 2001
              Il Presidente del Senato della Repubblica
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
                               MANCINO
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Fassino