Art. 10.
               (Modifiche agli articoli 8, 41 e 51 del
             decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1.  All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo
per  reinterri,  riempimenti,  rilevati e macinati, con esclusione di
materiali   provenienti   da   siti  inquinati  e  da  bonifiche  con
concentrazione  di  inquinanti  superiore ai limiti di accettabilita'
stabiliti dalle norme vigenti;
f-ter)  i  materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura
superiore  ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente
25  ottobre  1999,  n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui,
utilizzabili tal quale come prodotto".
2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  dopo  la  parola  "CONAI",  sono  inserite  le seguenti: "ha
personalita' giuridica di diritto privato ed".
3.  L'articolo  41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e' abrogato.
4.  All'articolo  51  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
"6-ter. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, che non adempiono
all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48,
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul
mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48,
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  lire diecimila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul
mercato interno;
c)   nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  2
dell'articolo  48,  con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.
6-quater.  Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della meta'
nel  caso  di  adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter.
6-quinquies.  I soggetti di cui all'articolo 48, comma 2, sono tenuti
a  versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di
omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48,
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquantamila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul
mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 48,
con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  lire diecimila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul
mercato interno;
c)   nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma  2
dell'articolo  48,  con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene".
5.  Al  fine  di  realizzare  un  modello  a  rete  dell'Osservatorio
nazionale  sui  rifiuti  di  cui  all'articolo  26 del citato decreto
legislativo  n.  22  del 1997, e dotarsi di sedi per il supporto alle
funzioni   di   monitoraggio,   di   programmazione  e  di  controllo
dell'Osservatorio  stesso,  le  province  istituiscono,  senza  oneri
aggiuntivi  a  carico della finanza pubblica, entro centoventi giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, l'osservatorio
provinciale sui rifiuti.
 
          Note all'art. 10:
              -  Il  nuovo  testo  dell'art.  8  del  citato  decreto
          legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla
          legge e' il seguente:
              "Art.  8  (Esclusioni).  - 1. Sono esclusi dal campo di
          applicazione  del  presente  decreto  gli effluenti gassosi
          emessi  nell'atmosfera,  nonche', in quanto disciplinati da
          specifiche disposizioni di legge:
                a) i rifiuti radioattivi;
                b) i    rifiuti    risultanti    dalla   prospezione,
          dall'estrazione,  dal  trattamento, dall'ammasso di risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave;
                c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
          fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
          nell'attivita'  agricola  ed  in  particolare  i  materiali
          litoidi  o  vegetali  riutilizzati  nelle  normali pratiche
          agricole  e  di  conduzione dei fondi rustici e le terre da
          coltivazione   provenienti   dalla   pulizia  dei  prodotti
          vegetali eduli;
                d) le attivita' di trattamento degli scarti che danno
          origine  ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla
          tipologia  e  alle modalita' d'impiego ai sensi della legge
          19 ottobre   1984,   n.  748,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti
          anche  con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 33;
                e) le  acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato
          liquido;
                f) i materiali esplosivi in disuso;
                f-bis)  le  terre  e  le  rocce  da  scavo  destinate
          all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati
          e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti
          inquinati  e  da bonifiche con concentrazione di inquinanti
          superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme
          vigenti;
                f-ter)   i  materiali  vegetali  non  contaminati  da
          inquinanti  in  misura  superiore  ai  limiti stabiliti dal
          decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
          provenienti  da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal
          quale come prodotto.
              1-bis.  Non  sono  in ogni caso assimilabili ai rifiuti
          urbani  i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e
          di materiali da cava.
              2.  Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
          presente decreto:
                a) i  materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle
          normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici
          comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
          dei prodotti vegetali eduli;
                b) le  frazioni merceologiche provenienti da raccolte
          finalizzate   effettuate   direttamente   da   associazioni
          organizzazioni   ed   istituzioni  che  operano  per  scopi
          ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
                c) i    materiali   non   pericolosi   che   derivano
          dall'attivita' di scavo.
              3.  Le  attivita'  di  recupero  di  cui all'allegato C
          effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad
          eccezione  del  recupero  dei  rifiuti  come combustibile o
          altro   mezzo   per   produrre  energia,  in  quanto  parte
          integrante  del ciclo di produzione, sono escluse dal campo
          di applicazione del presente decreto.
              4.  Le  disposizioni  del presente decreto si applicano
          agli  scarti dell'industria alimentare destinati al consumo
          umano  od animale qualora gli stessi non siano disciplinati
          da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria".
              -  Il  nuovo  testo  dell'art.  41  del  citato decreto
          legislativo  5  febbraio  1997, n. 22 come modificato dalla
          presente legge e' il seguente.
              "Art.  41 (Consorzio nazionale imballaggi). - 1. Per il
          raggiungimento  degli  obiettivi  globali  di recupero e di
          riciclaggio  e  per  garantire  il  necessario raccordo con
          l'attivita'  di  raccolta  differenziata  effettuata  dalle
          pubbliche  amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori
          costituiscono  in forma paritaria, entro centottanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore delle disposizione del
          presente  titolo,  il  Consorzio  nazionale  imballaggi, in
          seguito denominato CONAI.
              2. Il CONAI svolge la seguenti funzioni:
                a) definisce,  in  accordo  con  le  regioni e con le
          pubbliche    amministrazioni    interessate,   gli   ambiti
          territoriali  in  cui rendere operante un sistema integrato
          che  comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
          materiali   selezionati   a   centri   di   raccolta  o  di
          smistamento;
                b) definisce,   con   le   pubbliche  amministrazioni
          appartenenti  ai  singoli  sistemi  integrati  di  cui alla
          lettera  a),  le condizioni generali di ritiro da parte dei
          produttori   dei   rifiuti  selezionati  provenienti  dalla
          raccolta differenziata;
                c) elabora  ed  aggiorna,  sulla  base  dei programmi
          specifici  di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6,
          e  40,  comma 4, il programma generale per la prevenzione e
          la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
                d) promuove accordi di programma con le regioni e gli
          enti  locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei
          rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
                e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi
          di cui all'art. 40;
                f) garantisce     il    necessario    raccordo    tra
          l'amministrazione   pubblica,   i   consorzi  e  gli  altri
          operatori economici;
                g) organizza,    in    accordo   con   le   pubbliche
          amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili
          ai fini dell'attuazione del programma generale;
                h) ripartisce  tra  i produttori e gli utilizzatori i
          costi  della  raccolta differenziata, del riciclaggio e del
          recupero  dei  rifiuti  di  imballaggi  primari, o comunque
          conferiti   al   servizio  di  raccolta  differenziata,  in
          proporzione   alla   quantita'  totale,  al  peso  ed  alla
          tipologia  del materiale di imballaggio immessi sul mercato
          nazionale,  al  netto  delle  quantita' di imballaggi usati
          riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
          materiale.
              3.  Il  CONAI  puo'  stipulare  un accordo di programma
          quadro  su  base  nazionale con l'ANCI al fine di garantire
          l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale
          tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In
          particolare, tale accordo stabilisce:
                a) l'entita'  dei  costi della raccolta differenziata
          dei   rifiuti   di   imballaggio   da  versare  ai  comuni,
          determinati  secondo criteri di efficienza, di efficacia ed
          economicita'  di  gestione  del  servizio medesimo, nonche'
          sulla  base della tariffa di cui all'art. 49, dalla data di
          entrata in vigore della stessa;
                b) gli  obblighi  e  le sanzioni posti a carico delle
          parti contraenti;
                c) le   modalita'   di   raccolta   dei   rifiuti  da
          imballaggio  in  relazione alle esigenze delle attivita' di
          riciclaggio e di recupero.
              4.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  3  e'
          trasmesso  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti di cui
          all'art.  26,  che  puo'  richiedere eventuali modifiche ed
          integrazioni' entro i successivi sessanta giorni.
              5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma
          2,  lettera  h),  sono  esclusi  dal calcolo gli imballaggi
          riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
              6.  Il  CONAI  ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato ed:
                  e'  retto  da uno statuto approvato con decreto del
          Ministro  dell'ambiente  a del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  non  ha  fini  di  lucro e
          provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita'
          con  i  proventi  delle  attivita'  e  con i contributi dei
          consorziati.
              7. (abrogato).
              8.  Al consiglio di amministrazione del CONAI partecipa
          con  diritto  al  voto  un  rappresentante  dei consumatori
          indicato   del   Ministro   dell'ambiente  e  dal  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              9.  I  consorzi  obbligatori  esistenti  alla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge, previsti dall'art.
          9-quater,   del  decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,
          n.  475,  cessano di funzionare all'atto della costituzione
          del  consorzio  di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Il
          CONAI  di  cui  al  comma  1  subentra  nei diritti e negli
          obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'art. 9-quater,
          del decreto- legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in
          particolare nella titolarita' del patrimonio esistente alla
          data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione
          ordinaria sostenute dai consorzi fino al loro scioglimento.
          Tali  patrimoni  dei  diversi  consorzi obbligatori saranno
          destinati    ai   costi   della   raccolta   differenziata,
          riciclaggio  e recupero dei rifiuti di imballaggi primari o
          comunque  conferiti  al  servizio  pubblico  della relativa
          tipologia di materiale.
              10.  In  caso di mancata costituzione del CONAI entro i
          termini  di  cui al comma 1, e fino alla costituzione dello
          stesso,   il   Ministro   dell'ambiente   e   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato nominano
          d'intesa  un  commissario  ad acta per lo svolgimento delle
          funzioni di cui al presente articolo.
              10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui
          ai  commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  puo'  determinare  con  proprio  decreto
          l'entita'   dei  costi  della  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti  di  imballaggio  a  carico  dei produttori e degli
          utilizzatori  ai  sensi  dell'art. 49, comma 10, nonche' le
          condizioni  e  le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da
          parte dei produttori".
              - Il  nuovo  testo  dell'art.  51  del  citato  decreto
          legislativo n. 22/1997 come modificato dalla presente legge
          e' il seguente:
              "Art.   51   (Attivita'  di  gestione  di  rifiuti  non
          autorizzata).   1.   Chiunque  effettua  una  attivita'  di
          raccolta,  trasporto,  recupero,  smaltimento, commercio ed
          intermediazione  di  rifiuti  in  mancanza della prescritta
          autorizzazione,  iscrizione  o  comunicazione  di  cui agli
          articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 e' punito:
                a) con  la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
          con  l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
          milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
                b) con  la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
          con  l'ammenda  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
          milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
              2.  Le  pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
          di  imprese  ed  ai  responsabili di enti che abbandonano o
          depositano  in  modo  incontrollato  i  rifiuti  ovvero  li
          immettono   nelle   acque  superficiali  o  sotterranee  in
          violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2;
              3.  Chiunque  realizza  o  gestisce  una  discarica non
          autorizzata  e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi
          a  due  anni  e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
          cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a
          tre  anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
          milioni  se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
          smaltimento   di   rifiuti  pericolosi.  Alla  sentenza  di
          condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del
          codice  di  procedura penale consegue la confisca dell'area
          sulla  quale  e'  realizzata  la  discarica  abusiva  se di
          proprieta'  dell'autore  o del compartecipe al reato, fatti
          salvi  gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
          dei luoghi.
              4.  Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della
          meta'  nelle  ipotesi  di  inosservanza  delle prescrizioni
          contenute  o  richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle
          ipotesi  di  inosservanza  dei requisiti e delle condizioni
          richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
              5.  Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.
          9,  effettua  attivita'  non  consentite di miscelazione di
          rifiuti  e'  punito  con la pena di cui al comma 1, lettera
          b).
              6.  Chiunque  effettua il deposito temporaneo presso il
          luogo  di  produzione  di  rifiuti sanitari pericolosi, con
          violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito
          con  la  pena  dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la
          pena  dell'ammenda  da lire cinque milioni a lire cinquanta
          milioni.  Si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  lire  cinque  milioni  a  lire  trenta  milioni  per  i
          quantitativi non superiori a duecento litri.
              6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
          46,  commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48,
          comma   9,   e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
              6-ter.  I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non
          adempiono  all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente disposizione sono puniti:
                a) nelle  ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2,
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire  cinquantamila  per  tonnellata di beni in polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b)  nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2,
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniarie di
          lire  diecimila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2,  dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.
              6-quater.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  6-ter sono
          ridotte  della  meta' nel caso di adesione effettuata entro
          il  sessantesimo  giorno  dalla scadenza del termine di cui
          alla linea del medesimo comma 6-ter.
              6-quinquies.  I  soggetti  di cui all'art. 48, comma 2,
          sono  tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire
          centomila.  In caso di omesso versamento di tale contributo
          essi sono puniti:
                a) nelle  ipotesi di cui alla lettera a) dei comma 2,
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire  cinquantamila  per  tonnellata di beni in polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                b)  nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2,
          dell'art.  48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
          lire  diecimila  per  tonnellata  di  beni  in  polietilene
          importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
                c) nelle  ipotesi  di  cui  alle  lettere c) e d) del
          comma  2,  dell'articolo 48, con la sanzione amministrativa
          pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
          polietilene.
              - L'art.  26  del  citato decreto legislativo n. 22 del
          1997 e' il seguente:
              "Art.  26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
          fine  di  garantire  l'attuazione  delle  norme  di  cui al
          presente  decreto  legislativo, con particolare riferimento
          alla  prevenzione  della produzione della quantita' e della
          pericolosita'  dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
          ed  all'economicita'  della  gestione  dei  rifiuti,  degli
          imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nonche' alla
          tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
          presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
          sui   rifiuti,   in   appresso   denominato   Osservatorio.
          L'Osservatorio   svolge,   in   particolare,   le  seguenti
          funzioni:
                a) vigila   sulla   gestione   dei   rifiuti,   degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
                b) provvede   all'elaborazione  ed  all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti;
                c) esprime  il  proprio parere sul programma generale
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  42  e  lo trasmette per
          l'adozione  definitiva  al  Ministro  dell'ambiente  ed  al
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          ed alla conferenza Stato-regioni;
                d) predispone il programma generale di prevenzione di
          cui  all'art.  42 qualora il consorzio nazionale imballaggi
          non provveda nei termini previsti;
                e) verifica  l'attuazione  del  programma generale di
          cui  all'art.  42  ed  il raggiungimento degli obiettivi di
          recupero e di rici-claggio;
                f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
                g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
          comma  5,  e  lo  trasmette  per l'approvazione al Ministro
          dell'ambiente  ed al Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato;
                h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
                i) predispone  un rapporto annuale sulla gestione dei
          rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
          cura    la    trasmissione   ai   Ministri   dell'ambiente,
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita'.
              2.   L'Osservatorio   e'  costituito  con  decreto  del
          Ministro   dell'ambiente,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,  ed e'
          composto  da  nove  membri,  scelti  tra persone esperte in
          materia, di cui:
                a) tre  designati  dal Ministro dell'ambiente, di cui
          uno con funzioni di presidente;
                b) due  designati dal Ministro dell'industria, di cui
          uno con funzioni di vice-presidente;
                c) uno designato dal Ministro della sanita';
                d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
          alimentari e forestali;
                d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
                d-ter) uno designato dalla conferenza Stato-regioni.
              3.   I   membri   durano  in  carica  cinque  anni.  Il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio
          e  della  segreteria tecnica e' determinato con decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente  ed il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato.
              4.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e della sanita', e del tesoro da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  organizzative e di
          funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
              5.   All'onere   derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
          pari   a  lire  due  miliardi,  aggiornate  annualmente  in
          relazione  al  tasso  di  inflazione, provvede il consorzio
          nazionale  imballaggi  di cui all'art. 41 con un contributo
          di  pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
          versate  dal  comitato nazionale imballaggi all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
          Ministro  del  tesoro  ad  apposito capitolo dello stato di
          previsione  del  ministero  dell'ambiente.  Le spese per il
          funzionamento  del  predetto  Osservatorio sono subordinate
          alle entrate.
              5-bis   Al   fine  di  consentire  l'avviamento  ed  il
          funzionamento  dell'attivita'  dell'Osservatorio  nazionale
          sui  rifiuti,  in attesa dell'attuazione di quanto disposto
          al  comma  5, e' autorizzata la spesa di lire mille milioni
          per   l'anno   1998   da   iscrivere   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          ministero dell'ambiente".