Art. 11.
                (Modifica all'articolo 15 del decreto
                 legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "e non superiore ai sei anni".
 
          Note all'art. 11:
              - Il  nuovo  testo dell'art. 15 del decreto legislativo
          27  gennaio 1992, n. 95 recante "attuazione delle direttive
          75/439/CEE  e  87/101/CEE  relative alla eliminazione degli
          olii   usati",   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          febbraio 1992, n. 38, (S.O.) come modificato dalla presente
          legge e' il seguente:
              "Art.  15.  (Disposizioni  transitorie  e finali). - 1.
          Chiunque  effettua,  alla  data  di  entrata  in vigore del
          presente  decreto,  attivita'  di  raccolta ed eliminazione
          degli olii usati per le quali sia prevista autorizzazione a
          norma  del  presente  decreto, e' tenuto a presentare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  emanazione  dei  decreti
          previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente.
              2.  Allorche'  l'autorita'  competente  rilevi  che  le
          attrezzature  e  gli  impianti  non rispondono ai requisiti
          previsti  dal  presente  decreto,  concede  all'impresa  un
          termine  non  inferiore  ai sei mesi e non superiore ai sei
          anni   per  consentire  all'impresa  stessa  di  adeguarsi,
          rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il
          periodo di moratoria concesso.
              3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di  raccolta  ed  eliminazione  degli  olii  usati,  fino a
          conseguimento  o  diniego  di quelle richieste ai sensi del
          comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   le
          autorizzazioni  che,  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto,  siano state gia' rilasciate a tal fine,
          nonche'  quelle  che,  essendo state richieste per gli olii
          usati,  siano  state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera
          d),   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 settembre  1982,  n.  915,  per  la  raccolta di rifiuti
          speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi.
              4.  Fino  ad  emanazione  del  nuovo  statuto  ai sensi
          dell'art.  9,  il  Consorzio  obbligatorio  degli oli usati
          continua  ad operare uniformandosi ai dettami dello statuto
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Il mandato degli organi del Consorzio e' prorogato
          fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da
          convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto.
              5.  La  disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il
          limite  di  policlorodifenili  e  policlorotrifenili e loro
          miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1 gennaio 1993; dalla
          data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  al
          31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm".