Art. 11. (Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95) 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai sei anni".
Note all'art. 11: - Il nuovo testo dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 recante "attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, (S.O.) come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 15. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di raccolta ed eliminazione degli olii usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, e' tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente. 2. Allorche' l'autorita' competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai sei anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso. 3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attivita' di raccolta ed eliminazione degli olii usati, fino a conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state gia' rilasciate a tal fine, nonche' quelle che, essendo state richieste per gli olii usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi. 4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad operare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio e' prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto. 5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in vigore dal 1 gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm".