Art. 12.
             (Modifiche agli articoli 6 e 24 del decreto
                 legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

1.  All'articolo  6,  comma  1, lettera f), del decreto legislativo 5
febbraio  1997, n. 22, sono soppresse le parole da: ", compresa" fino
alla fine della lettera.
2.  All'articolo  24  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, d'intesa
con  la  Conferenza  dei  Presidenti  delle  regioni e delle province
autonome,  vengono  stabiliti  la  metodologia e i criteri di calcolo
delle percentuali di cui al comma 1".
 
          Note all'art. 12:
              - Il   nuovo  testo  dell'art.  6  del  citato  decreto
          legislativo  n.  22/1997,  come  modificato  dalla presente
          legge, e' il seguente:
              "Art.  6  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto si intende per:
                a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
          nelle  categorie  riportate  nell'allegato  A  e  di cui il
          detentore  si  disfi  o  abbia  deciso o abbia l'obbligo di
          disfarsi;
                b) produttore:   la   persona  la  cui  attivita'  ha
          prodotto  rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni
          di  pretrattamento  o  di  miscuglio o altre operazioni che
          hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
                c) detentore:  il produttore dei rifiuti o la persona
          fisica o giuridica che li detiene;
                d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
          lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
          operazioni,  nonche'  il controllo delle discariche e degli
          impianti di smaltimento dopo la chiusura;
                e) raccolta:  l'operazione  di prelievo, di cernita e
          di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
                f)  raccolta  differenziata:  la  raccolta  idonea  a
          raggruppare  i  rifiuti  urbani  in  frazioni merceologiche
          omogenee;
                g) smaltimento:  le operazioni previste nell'allegato
          B;
                h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
                i) luogo  di  produzione  dei  rifiuti:  uno  o  piu'
          edifici  o  stabilimenti  o siti infrastrutturali collegati
          tra  loro  all'interno  di  un'area  delimitata  in  cui si
          svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano i
          rifiuti;
                l)    stoccaggio:   le   attivita'   di   smaltimento
          consistenti  nelle  operazioni  di  deposito preliminare di
          rifiuti  di  cui  al  punto D15 dell'allegato B, nonche' le
          attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa
          in  riserva  di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
          C;
                m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
          effettuato,  prima  della  raccolta,  nel luogo in cui sono
          prodotti alle seguenti condizioni:
                  1)   i  rifiuti  depositati  non  devono  contenere
          policlorodibenzodiossine,           policlorodibenzofurani,
          policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
          policlorobifenile,    policlorotrifenili    in    quantita'
          superiore a 25 ppm;
                  2)  i  rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed
          avviati  alle  operazioni  di recupero o di smaltimento con
          cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita'
          in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
          di  rifiuti  pericolosi  in  deposito  raggiunge i 10 metri
          cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
          anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
          10  metri  cubi  nell'anno  o  se,  indipendentemente dalle
          quantita',   il   deposito   temporaneo  e'  effettuato  in
          stabilimenti localizzati nelle isole minori;
                  3)  i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
          ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
          cadenza    almeno   trimestrale   indipendentemente   dalle
          quantita'  in  deposito,  ovvero, in alternativa, quando il
          quantitativo   di   rifiuti   non  pericolosi  in  deposito
          raggiunge  i  20  metri  cubi;  il  termine  di  durata del
          deposito  temporaneo  e'  di  un anno se il quantitativo di
          rifiuti  in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
          se,   indipendentemente   dalle   quantita',   il  deposito
          temporaneo  e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle
          isole minori;
                  4)  il  deposito  temporaneo deve essere effettuato
          per  tipi  omogenei  e  nel  rispetto  delle relative norme
          tecniche,  nonche',  per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
          delle  norme  che  disciplinano  il deposito delle sostanze
          pericolose in essi contenute;
                  5)   devono   essere   rispettate   le   norme  che
          disciplinano  l'imballaggio  e  l'etichettatura dei rifiuti
          pericolosi;
                  6)  deve  essere  data  notizia  alla Provincia del
          deposito temporaneo di rifiuti pericolosi;
                n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
          inquinante  e  di  quanto  dalla stessa contaminato fino al
          raggiungimento  dei  valori  limite  conformi  all'utilizzo
          previsto dell'area;
                o) messa   in   sicurezza:  ogni  intervento  per  il
          contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
          rispetto alle matrici ambientali circostanti;
                p) combustibile  da rifiuti: il combustibile ricavato
          dai   rifiuti   urbani   mediante  trattamento  finalizzato
          all'eliminazione   delle   sostanze   pericolose   per   la
          combustione  ed  a garantire un adeguato potere calorico, e
          che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
          tecniche;
                q) composti   da   rifiuti:   prodotto  ottenuto  dal
          compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
          rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
          contenuti  e  usi  compatibili  con  la tutela ambientale e
          sanitaria,   e  in  particolare  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'".
              - Il  nuovo  testo  dell'art.  24,  del  citato decreto
          legislativo  n.  22/1997,  come  modificato  dalla presente
          legge e' il seguente:
              "Art.  24  (Contributo per lo smaltimento di rifiuti in
          discarica).  - 1. In ogni ambito territoriale ottimale deve
          essere  assicurata  una  raccolta differenziata dei rifiuti
          urbani  pari  alle  seguenti  percentuali minime di rifiuti
          prodotti:
                a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto;
                b) 25%  entro  quattro  anni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto;
                c) 35%  a partire dal sesto anno successivo alla data
          di entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Il  coefficiente  di  correzione di cui all'art. 3,
          comma   29,   della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549  e'
          determinato  anche  in  relazione  al  conseguimento  degli
          obiettivi di cui al comma 1.
              2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, d'intesa con la conferenza dei presidenti
          delle  regioni e delle province autonome, vengono stabiliti
          la  metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di
          cui al comma 1".