Art. 14 Interventi di tutela dall'inquinamento marino 1. L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta nel senso che le parole: "in via prioritaria" di cui al comma 1 del citato articolo 5 si riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, e ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per "interventi di bonifica del mare", da finanziare con le medesime risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle conoscenze. 2. Al fine di realizzare il supporto tecnico al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri, e' istituita dal 1° luglio 2001 la segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi presso il competente Servizio difesa del mare, composta da dieci esperti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne stabilisce il funzionamento. La segreteria tecnica fornisce supporto alle politiche del Ministero dell'ambiente, nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 2001 e di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni per l'anno 2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Note all'art. 14: - L'art. 5 della legge 16 luglio 1998, n. 239 recante "Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalita' ambientali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169, e' il seguente: "Art. 5.1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonche' ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad interventi di bonifica del mare, e alle unita' previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto. 2. La somma rimanente e' destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola Marina". - Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della citata legge n. 239/1998 sono i seguenti: "Art. 1. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, e' autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o piu' atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185 e con il proprietario e l'assicuratore della nave. 2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' di Stato, la transazione verra' stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato". "Art. 2. - 1. La transazione dovra' assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata. 2. Nella transazione dovra' essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione avra' effetto anche nell'ipotesi di assoluzione degli imputati. 3. Nella transazione potra' essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula all'Intemational Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione e' stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti coobbligati. 4. Nella transazione dovra' essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorche' proposte in via sostitutiva ai sensi dell'art. 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero essere promosse da terzi in connessione all'evento Haven, manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare". "Art. 3. - 1. Nella transazione dovra' essere previsto che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilita' nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata. 2. Le spese, le competenze e gli onorai di lite resteranno integralmente compensati fra le parti e non sara' applicabile l'art. 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36". "Art. 4. - 1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'art. 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa".