Art. 14
            Interventi di tutela dall'inquinamento marino

  1.  L'articolo  5 della legge 16 luglio 1998, n. 239, si interpreta
nel  senso  che le parole: "in via prioritaria" di cui al comma 1 del
citato  articolo  5  si riferiscono esclusivamente alla residue spese
relative  agli  interventi  effettuati in occasione dell'affondamento
della  motocisterna  Haven,  avvenuto l'11 aprile 1991, e ai connessi
oneri per interessi e rivalutazione monetaria, mentre per "interventi
di  bonifica  del  mare",  da  finanziare  con  le  medesime  risorse
rivenienti  dalla  definizione  stragiudiziale  delle vertenze di cui
agli  articoli  1,  2,  3  e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si
intendono  soltanto  quelli  praticabili  allo  stato  attuale  delle
conoscenze.
  2.   Al  fine  di  realizzare  il  supporto  tecnico  al  Ministero
dell'ambiente  in  materia di prevenzione e mitigazione degli impatti
prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi
marini  e  costieri,  e'  istituita  dal 1° luglio 2001 la segreteria
tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto
marittimi  presso il competente Servizio difesa del mare, composta da
dieci  esperti  nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  che  ne  stabilisce  il funzionamento. La
segreteria  tecnica  fornisce  supporto  alle politiche del Ministero
dell'ambiente,  nazionali  ed internazionali, per standard normativi,
tecnologie  e  per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo
marittimo  nel  bacino  mediterraneo.  A  tale fine e' autorizzata la
spesa  di  lire  450  milioni per l'anno 2001 e di lire 900 milioni a
decorrere  dall'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 450 milioni
per  l'anno  2001 e a lire 900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e
2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente.
 
          Note all'art. 14:
              - L'art.  5  della legge 16 luglio 1998, n. 239 recante
          "Autorizzazione   a   definire  in  via  stragiudiziale  le
          controversie  aventi  ad  oggetto il risarcimento dei danni
          subiti   dallo   Stato   italiano   per  l'evento  Haven  e
          destinazione  di  somme a finalita' ambientali", pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  luglio  1998, n. 169, e' il
          seguente:
              "Art.  5.1.  Le  risorse  rivenienti  dalla definizione
          stragiudiziale  delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3
          e  4  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate,  al  netto dell'importo di lire 22.579
          milioni,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  alle  apposite unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'ambiente,   per   far   fronte,   in   via
          prioritaria,  alle  residue  spese relative agli interventi
          effettuati    in    occasione    dell'affondamento    della
          motocisterna  Haven,  avvenuto l'11 aprile 1991, nonche' ai
          connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad
          interventi di bonifica del mare, e alle unita' previsionali
          di  base  degli  stati  di  previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri e del Ministero dell'interno, sulla
          base  delle  quote  individuate dal Ministro dell'ambiente,
          con proprio decreto.
              2.  La somma rimanente e' destinata anche ad interventi
          di  riqualificazione  ambientale  del  tratto di mare e del
          tratto  di  costa  maggiormente  colpiti  dalle conseguenze
          dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale
          somma  saranno  definiti  con apposito accordo di programma
          proposto    dal    Ministero    dell'ambiente,   al   quale
          parteciperanno  la  regione Liguria, le province e i comuni
          costieri da Arenzano ad Albisola Marina".
              - Gli  articoli  1,  2,  3  e  4  della citata legge n.
          239/1998 sono i seguenti:
              "Art.  1. - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
          o  un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza
          alla  luce  dell'evoluzione  dei  giudizi  in corso e della
          conclusione  delle  trattative  in  atto,  e' autorizzato a
          definire  in  via  stragiudiziale,  con  uno  o  piu'  atti
          transattivi,  le controversie attinenti al risarcimento dei
          danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione
          e  dell'affondamento  della  motocisterna Haven, di seguito
          denominati  evento  Haven,  verificatosi  nelle acque della
          Riviera  ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione
          stragiudiziale   autorizzata   riguarda   le   controversie
          pendenti  e quelle eventuali future con l'International Oil
          Pollution  Compensation Fund, con sede in Londra, istituito
          con  la  convenzione  di  Bruxelles  del  18 dicembre 1971,
          ratificata  e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge
          6 aprile   1977,   n.   185   e   con   il  proprietario  e
          l'assicuratore della nave.
              2.  In deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
          di  Stato,  la  transazione verra' stipulata e sottoscritta
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o da un suo
          delegato".
              "Art.  2.  -  1.  La transazione dovra' assicurare allo
          Stato  un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti
          non  inferiore  a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni
          ulteriore richiesta formulata.
              2.  Nella  transazione dovra' essere pattuita, inoltre,
          la  corresponsione  allo  Stato,  da parte del proprietario
          della  nave  e  del  suo  assicuratore,  di  una somma pari
          all'ammontare  del costo complessivo delle perizie tecniche
          d'ufficio  espletate  nel  procedimento  penale per i reati
          contestati  in  relazione  all'evento Haven. La pattuizione
          avra'  effetto  anche  nell'ipotesi  di  assoluzione  degli
          imputati.
              3. Nella transazione potra' essere convenuto un termine
          per  il  pagamento  delle  somme  pattuite  non superiore a
          sessanta  giorni  decorrenti  dalla comunicazione della sua
          stipula all'Intemational Oil Pollution Compensation Fund ed
          al   proprietario   e   all'assicuratore   della  nave.  La
          transazione  e' stipulata escludendo l'estensione della sua
          efficacia   in   favore  di  eventuali  ulteriori  soggetti
          coobbligati.
              4.  Nella  transazione  dovra'  essere  previsto che il
          proprietario  della nave ed il suo assicuratore si assumano
          il  rischio  delle  azioni  risarcitorie in atto, ancorche'
          proposte  in  via  sostitutiva  ai  sensi dell'art. 511 del
          codice  di  procedura  civile,  e  di  quelle che dovessero
          essere  promosse  da terzi in connessione all'evento Haven,
          manlevando  lo  Stato  italiano  da qualsiasi detrimento ne
          dovesse derivare".
              "Art.  3. - 1. Nella transazione dovra' essere previsto
          che  lo  Stato,  l'International Oil Pollution Compensation
          Fund,  il  proprietario  e l'assicuratore della nave, anche
          disgiuntamente,  nei  giudizi  civili  pendenti  aventi  ad
          oggetto  il  risarcimento  dei danni subiti dallo Stato per
          l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione
          di  responsabilita'  nelle sue articolazioni concernenti la
          definizione dello stato attivo e la definizione dello stato
          passivo,  rinunceranno  agli  atti  e  ad  ogni pretesa ivi
          azionata.
              2.  Le  spese,  le  competenze  e  gli  onorai  di lite
          resteranno  integralmente  compensati  fra  le  parti e non
          sara'   applicabile   l'art.  68  del  regio  decreto-legge
          27 novembre  1933,  n.  1578 convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36".
              "Art. 4. - 1. L'atto o gli atti di transazione previsti
          all'art.  1  scontano  l'imposta  di  registro nella misura
          fissa".