Art. 15. 
          (Disposizioni in materia di attivita' mineraria) 
 
1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo
57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato  al  30  giugno
2001. Le risorse finanziarie  previste  dall'articolo  57,  comma  2,
della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con  l'importo  di
lire 25 miliardi a  valere  sulle  agevolazioni  finanziarie  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con  le  modalita'  previste
dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. 
2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e
produttive, i siti e i beni dell'attivita'  mineraria  con  rilevante
valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento
di lire un miliardo per ciascuno degli anni  2001,  2002  e  2003  al
Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche,  istituito
con decreto del Ministro dell'ambiente entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  d'intesa  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, con la regione Marche e
con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito
dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali
interessati. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dei lavori pubblici. 
 
          Note all'art. 15:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1994  recante:  "Attuazione del piano di disinquinameno del
          territorio  del  Sulcis  Iglesiente"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n.56.
              -  L'art.  57  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449,
          recante:  "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          1997, n. 302 (S.O.) e' il seguente:
              "Art.  57  (Miniere  del  Sulcis).  -  1.  La  gestione
          temporanea  delle  miniere  carbonifere del Sulcis affidata
          alla  "Carbosulcis  S.p.a." viene mantenuta fino alla presa
          in  consegna delle strutture da parte del concessionario di
          cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 gennaio  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
          del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
              2.  Nelle  more della presa in consegna delle strutture
          minerarie  da  parte  del  concessionario  le  agevolazioni
          finanziarie  di  cui  al  comma 3  dell'art.  8  del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1994,
          possono  essere  destinate alla "Carbosulcis S.p.a." per la
          gestione  temporanea  delle miniere carbonifere del Sulcis,
          nel limite di 25 miliardi di lire.
              3.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, di concerto con il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  si  provvede  a  stabilire, previa
          formale  rinuncia da parte del concessionario, le modalita'
          per  il  trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
          alla  "Carbosulcis  S.p.a." e le modalita' per l'utilizzo e
          la rendicontazione delle stesse".
              -  L'art.  8  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica 28 gennaio 1994, e' il seguente:
              "Art. 8 (Norme finanziarie). - 1. Il prezzo di cessione
          dell'energia  elettrica  prodotta  dal  concessionario  con
          carbone    Sulcis    mediante   gassificazione,   riportato
          nell'allegato  B  al  presente  decreto,  e'  regolato,  ad
          eccezione  di  quanto  diversamente  previsto  dal presente
          decreto,  dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del
          29 aprile 1992.
              2.  Per la realizzazione degli impianti di cui al comma
          1  dell'art.  1,  gia'  inseriti  nel quadro comunitario di
          sostegno  della  regione  Sardegna  possono essere concesse
          agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in
          parti  uguali  delle  risorse comunitarie e di quelle della
          regione stessa.
              3.  Per  gli  stessi impianti saranno altresi' concesse
          agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di
          Equivalente  sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e
          le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa
          revoca  dei  finanziamenti  di  cui  alla delibera CIPI del
          31 gennaio 1992.
              4. A fronte delle attivita' di IMI - Istituto mobiliare
          italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto
          e' erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la
          somma  di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta
          assunto  dalla  regione  Sardegna,  con deliberazione della
          giunta regionale 9 novembre 1993".