Art. 15. (Disposizioni in materia di attivita' mineraria) 1. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. 2. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con la regione Marche e con gli enti locali interessati, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dalla regione Marche e dagli enti locali interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Note all'art. 15: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 recante: "Attuazione del piano di disinquinameno del territorio del Sulcis Iglesiente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1994, n.56. - L'art. 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302 (S.O.) e' il seguente: "Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata alla "Carbosulcis S.p.a." viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. 2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a." per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire. 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a." e le modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse". - L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e' il seguente: "Art. 8 (Norme finanziarie). - 1. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta dal concessionario con carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato nell'allegato B al presente decreto, e' regolato, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente decreto, dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992. 2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 1, gia' inseriti nel quadro comunitario di sostegno della regione Sardegna possono essere concesse agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della regione stessa. 3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992. 4. A fronte delle attivita' di IMI - Istituto mobiliare italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto e' erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la somma di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta assunto dalla regione Sardegna, con deliberazione della giunta regionale 9 novembre 1993".