Art. 16.
                       (Norme per il Piemonte)

1.  Sono  assegnate  lire  1.000  milioni  alla regione Piemonte, per
ciascuno  degli anni 2001 e 2002, per il miglioramento e l'incremento
del  patrimonio  boschivo  dei  comuni  la  cui  sede e' collocata ad
un'altitudine superiore a 1.200 metri sul livello del mare. All'onere
derivante  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a lire 1.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2.  Sono assegnate lire 1.000 milioni all'amministrazione provinciale
di  Cuneo,  per  ciascuno  degli  anni  2001  e  2002, da destinare a
contributi  per  interventi  migliorativi  delle strutture adibite ad
alpeggio  estivo.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente
comma, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente.