Art. 17. (Disposizioni per amministrazioni, enti ed associazioni impegnati nella tutela dell'ambiente) 1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente. 2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorita' e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da iscrivere nell'unita' previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 3. All'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide". 4. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo le parole: "o associazioni ambientaliste riconosciute" sono aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro". 5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero, fino all'effettiva operativita' di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), puo', nei limiti delle disponibilita' di bilancio, promuovere iniziative di supporto alle misure finalizzate a ridurre l'inquinamento nell'ambito dei piani del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono promuovere, anche qualora tale norma non sia prevista dallo statuto comunale, specifici referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico gia' adottati dalle loro amministrazioni. 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie tursiops trancatus. 7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001 assegna il riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, da attribuire annualmente ai comuni italiani sulla base della sperimentazione avviata con decreti del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, e del 15 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Entro il 31 maggio 2001 il Ministro dell'ambiente definisce con proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del riconoscimento e del premio nonche' le modalita' per la partecipazione ed i criteri per la valutazione. Agli oneri previsti per l'espletamento delle attivita' connesse all'attuazione del presente comma, determinati in lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, iscritta nell'unita' previsionale di base 12.2.12 "piani di disinquinamento" (capitolo 9261) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 8. Per le attivita' previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione, di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorita' di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue per gli anni 2001 e 2002 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' ed alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire 2.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Note all'art. 17: - L'art. 8 della legge 8 luglio 1988, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.), e' il seguente: "Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni. 2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. 3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile". - L'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante: "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente: "Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi e' disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste e con il Ministro della sanita', e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874". - Il nuovo testo dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento". - Il nuovo testo del comma 37, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro". - L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.) e' il seguente: "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'Agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia". - L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: nuovo codice della strada, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114 (S.O.) e' il seguente: "Art. 36 (Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilita' extraurbana). - 1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, e' fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilita' extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana. 4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorita' e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonche' di verifica del rallentamento della velocita' e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento e' tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3. 6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24), convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate. 8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso. 10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione". - L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' riportato nelle note all'art. 7. - Il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1998, reca: "Istituzione del riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini da assegnarsi a comuni italiani". - Il decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999 reca: "Istituzione del riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini e del "Premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini da assegnarsi a comuni italiani". - L'art. 3 della citata legge n. 426/1998 e' il seguente: "Art. 3 (Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344). - 1. Per la prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della progettazione di interventi ambientali e di promozione di figure professionali, prevista all'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 2000. 2. Per la prosecuzione delle attivita' di promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana, previste dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000. 3. Per la prosecuzione di specifiche campagne di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile e delle attivita' connesse al coordinamento e al funzionamento del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, previste dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000. Tale sistema e' integrato col sistema di cooperazione internazionale per l'educazione ambientale marina nel Mediterraneo. 4. Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 e per la formazione di specifiche figure professionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale delle aree marginali, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi anche di enti o fondazioni esistenti, aventi specifiche finalita' e consolidata esperienza nelle predette attivita'. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, nei limiti delle risorse finanziarie gia' autorizzate a legislazione vigente, le modalita' organizzative e funzionali del sistema nazionale per l'educazione, l'informazione, la formazione e la ricerca in campo ambientale, articolato in un archivio nazionale per la documentazione e la ricerca ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie dell'educazione ambientale, una rete di laboratori territoriali e di centri di esperienze su base regionale e una banca dati sulla formazione professionale in campo ambientale. 6. Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione di informazioni inerenti allo stato dell'ambiente e' autorizzato il limite di spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 7. Per la predisposizione del progetto di Biblioteca nazionale per l'ambiente e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998". - La deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000 reca: "Programma nazionale per la lotta alla siccita' e alla desertificazione. (Deliberazione n. 299/1999)".