Art. 17. 
(Disposizioni per amministrazioni,  enti  ed  associazioni  impegnati
                     nella tutela dell'ambiente) 
 
  1. Il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri previsto
dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.  349,  assume
la  denominazione  di  Comando  dei   carabinieri   per   la   tutela
dell'ambiente. 
  2. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via  di
estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali
di settore e secondo le priorita' e le  prescrizioni  indicate  dalla
commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' autorizzata la spesa di  lire
2.000 milioni per ciascuno degli  anni  2000  e  2001,  da  iscrivere
nell'unita' previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente. 
  3. All'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 349 del 1986, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso tale  termine  senza
che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide". 
  4. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,
dopo le parole:  "o  associazioni  ambientaliste  riconosciute"  sono
aggiunte le seguenti: "anche consorziati tra loro". 
  5. Su richiesta dei comuni interessati, il Ministero dell'ambiente,
nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  ovvero,  fino
all'effettiva operativita' di quest'ultima, dell'ANPA e dell'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), puo', nei  limiti
delle disponibilita' di bilancio, promuovere iniziative  di  supporto
alle misure finalizzate  a  ridurre  l'inquinamento  nell'ambito  dei
piani del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, come modificato  dall'articolo  17  del  decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360. I sindaci possono  promuovere,
anche qualora tale norma non sia  prevista  dallo  statuto  comunale,
specifici referendum consultivi  sulle  misure  da  adottare  per  il
traffico  o  sui  piani  di  traffico  gia'   adottati   dalle   loro
amministrazioni. 
  6. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  da  emanare,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono stabilite le disposizioni in  materia  di  mantenimento  in
cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie  tursiops
trancatus. 
  7. Il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001  assegna  il
riconoscimento "Citta' sostenibile delle bambine e dei bambini" e  il
premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente
urbano per e con i  bambini,  da  attribuire  annualmente  ai  comuni
italiani sulla base della sperimentazione  avviata  con  decreti  del
Ministro dell'ambiente del 3 agosto 1998, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del  12  settembre  1998,  e  del  15  luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216  del  14  settembre  1999.
Entro il 31 maggio  2001  il  Ministro  dell'ambiente  definisce  con
proprio decreto i requisiti per l'attribuzione del  riconoscimento  e
del premio nonche' le modalita' per la partecipazione  ed  i  criteri
per la valutazione. Agli  oneri  previsti  per  l'espletamento  delle
attivita' connesse all'attuazione del presente comma, determinati  in
lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001,  si  provvede
quanto all'anno 2000, mediante utilizzo dell'autorizzazione di  spesa
prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 9  dicembre  1998,  n.
426, iscritta nell'unita' previsionale  di  base  12.2.12  "piani  di
disinquinamento"  (capitolo  9261)  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e, quanto al 2001, mediante riduzione, per lo
stesso anno,  dello  stanziamento  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per l'anno  2001,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 
  8. Per le attivita' previste nel programma di azione nazionale  per
la  lotta  alla  siccita'  e  alla  desertificazione,  di  cui   alla
deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999,  n.  299,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE,  con  propria
delibera,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  assegna  alle
regioni ed  alle  autorita'  di  bacino,  per  le  parti  di  propria
competenza, il contributo di lire 1.000 milioni annue  per  gli  anni
2001 e 2002 e, per il funzionamento del  Comitato  nazionale  per  la
lotta alla siccita' ed alla desertificazione, di lire  1.000  milioni
per l'anno 2001. Al corrispondente onere, pari a lire  2.000  milioni
per l'anno 2001 e a lire 1.000 milioni per l'anno 2002,  si  provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del  bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente. 
 
          Note all'art. 17:
              -  L'art.  8 della legge 8 luglio 1988, n. 349, recante
          "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di  danno  ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          15 luglio 1986, n. 162 (S.O.), e' il seguente:
              "Art.  8.  - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
          dalla  presente  legge  il Ministro dell'ambiente si avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri  competenti,  e  di  quelli delle unita' sanitarie
          locali   previa   intesa  con  la  regione,  nonche'  della
          collaborazione  degli  istituti  superiori, degli organi di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti  e  dei dipartimenti universitari con i quali puo'
          stipulare apposite convenzioni.
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente puo' disporre verifiche
          tecniche  sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
          acque  e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione di
          ambienti  naturali.  Per  l'accesso nei luoghi dei soggetti
          incaricati  si  applica  l'art. 7, comma primo, della legge
          25 giugno 1865, n. 2359.
              3.  In  caso di mancata attuazione o di inosservanza da
          parte  delle  regioni,  delle  province o dei comuni, delle
          disposizioni  di legge relative alla tutela dell'ambiente e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro  dell'ambiente,  previa diffida ad adempiere entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia,  anche  a  carattere  inibitorio di opere, di
          lavoro  o  di  attivita'  antropiche, dandone comunicazione
          preventiva  alle  amministrazioni competenti. Se la mancata
          attuazione  o  l'inosservanza  di  cui al presente comma e'
          imputabile   ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
          Ministro  dell'ambiente  informa  senza indugio il Ministro
          competente  da  cui  l'ufficio  dipende, il quale assume le
          misure  necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
          la  necessita'  di  un  intervento cautelare per evitare un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e'  adottata  dal  Ministro  competente, di concerto con il
          Ministro dell'ambiente.
              4.  Per  la  vigilanza, la prevenzione e la repressione
          delle   violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,  il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico  dell'Arma  dei carabinieri, che viene posto alla
          dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
          del  Corpo  forestale dello Stato, con particolare riguardo
          alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
          appositi  reparti della Guardia di finanza e delle forze di
          polizia,  previa  intesa con i Ministri competenti, e delle
          capitanerie  di  porto, previa intesa con il Ministro della
          marina mercantile".
              -  L'art.  4  della  legge  7  febbraio  1992,  n. 150,
          recante: "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in
          Italia della convenzione sul commercio internazionale delle
          specie  animali  e vegetali in via di estinzione, firmata a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975,  n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82, e
          successive    modificazioni,    nonche'    norme   per   la
          commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi  e rettili che possono costituire pericolo per la
          salute e l'incolumita' pubblica", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
              "Art.  4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui
          agli articoli 1 e 2 e' disposta la confisca degli esemplari
          vivi  o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero
          delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari
          vivi  e'  disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a
          spese  del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche
          o  private,  in  grado  di  curarne il mantenimento a scopi
          didattici   e  la  sopravvivenza,  sentita  la  commissione
          scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti,
          loro  parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione
          CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato  ne  assicura la
          conservazione   a   fini   didattico-scientifici   e,   ove
          necessario,  provvede  alla  loro  distruzione,  sentita la
          commissione scientifica di cui al comma 2.
              2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di
          concerto  con  il Ministro dell'agricoltura e foreste e con
          il Ministro della sanita', e' istituita presso il Ministero
          dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione
          della convenzione sul commercio internazionale delle specie
          animali   e  vegetali  in  via  di  estinzione,  firmata  a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975, n. 874".
              -  Il  nuovo  testo  dell'art. 13 della citata legge n.
          349/1986,  come  modificato  dalla  presente  legge  e'  il
          seguente:
              "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a  carattere  nazionale  e quelle presenti in almeno cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine  senza che il parere sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
              2.  Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne  di  cui  al  precedente  art. 12, comma 1, lett. c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento".
              - Il nuovo testo del comma 37, dell'art. 2, della legge
          9  dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo
          ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre
          1998,  n.  291,  come modificato dalla presente legge e' il
          seguente:
              "37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la
          regione  e gli enti locali territorialmente interessati, la
          gestione  delle  aree  protette marine previste dalla legge
          31 dicembre  1982, n. 979 e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
          394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
          o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
          tra loro".
              -  L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  recante:  riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997, n. 59,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
          (S.O.) e' il seguente:
              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'Agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Nell'ambito  dell'Agenzia,  al fine di garantire il
          sistema  nazionale  dei controlli in materia ambientale, e'
          costituito,  con  il  regolamento  di organizzazione di cui
          all'art.   8,   comma  4,  un  organismo  che  assicuri  il
          coinvolgimento  delle  regioni  previsto  dall'art. 110 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
          l'Agenzia   e   le   agenzie  regionali  sono  disciplinati
          dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
          1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'Agenzia".
              -  L'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285,  recante:  nuovo  codice della strada, come modificato
          dall'art.  17 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
          360, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
          114 (S.O.) e' il seguente:
              "Art.  36  (Piani  urbani  del  traffico  e  piani  del
          traffico  per  la  viabilita' extraurbana). - 1. Ai comuni,
          con  popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
          e'   fatto  obbligo  dell'adozione  del  piano  urbano  del
          traffico.
              2.  All'obbligo  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti ad
          adempiere  i  comuni  con popolazione residente inferiore a
          trentamila  abitanti  i  quali registrino, anche in periodi
          dell'anno,  una  particolare affluenza turistica, risultino
          interessati  da  elevati  fenomeni di pendolarismo o siano,
          comunque,  impegnati  per  altre  particolari  ragioni alla
          soluzione   di   rilevanti   problematiche   derivanti   da
          congestione   della  circolazione  stradale.  L'elenco  dei
          comuni   interessati  viene  predisposto  dalla  regione  e
          pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              3.  Le  province  provvedono  all'adozione di piani del
          traffico  per  la  viabilita'  extraurbana d'intesa con gli
          altri  enti  proprietari delle strade interessate. La legge
          regionale puo' prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge
          8 giugno  1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano
          del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa,
          provvedano gli organi della citta' metropolitana.
              4.  I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
          miglioramento  delle  condizioni  di  circolazione  e della
          sicurezza   stradale,   la   riduzione  degli  inquinamenti
          acustico  ed  atmosferico  ed  il  risparmio energetico, in
          accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani
          di   trasporto   e  nel  rispetto  dei  valori  ambientali,
          stabilendo  le  priorita'  e  i  tempi  di attuazione degli
          interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso
          ad  adeguati  sistemi  tecnologici,  su base informatica di
          regolamentazione  e  controllo  del  traffico,  nonche'  di
          verifica del rallentamento della velocita' e di dissuasione
          della  sosta,  al  fine  anche  di  consentire modifiche ai
          flussi   della   circolazione   stradale   che  si  rendano
          necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
              5.  Il  piano urbano del traffico viene aggiornato ogni
          due  anni.  Il  sindaco  o  il  sindaco  metropolitano, ove
          ricorrano  le  condizioni  di cui al comma 3, sono tenuti a
          darne  comunicazione  al  Ministero dei lavori pubblici per
          l'inserimento  nel  sistema  informativo previsto dall'art.
          226,   comma  2.  Allo  stesso  adempimento  e'  tenuto  il
          presidente  della provincia quando sia data attuazione alla
          disposizione di cui al comma 3.
              6.  La  redazione  dei  piani  di  traffico deve essere
          predisposta   nel  rispetto  delle  direttive  emanate  dal
          Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e  il  Ministro  per  i  problemi delle aree
          urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato
          interministeriale   per  la  programmazione  economica  nel
          trasporto.  Il  piano  urbano  del traffico veicolare viene
          adeguato   agli  obiettivi  generali  della  programmazione
          economico-sociale  e territoriale, fissato dalla regione ai
          sensi  dell'art.  3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
          142.
              7.  Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2
          e  anche  per  consentire la integrale attuazione di quanto
          previsto  dal  comma 3, le autorita' indicate dall'art. 27,
          comma  3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (24), convocano
          una  conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni,
          anche statali, interessate.
              8.   E'  istituito,  presso  il  Ministero  dei  lavori
          pubblici,  l'albo  degli  esperti  in  materia  di piani di
          traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il
          bando di concorso e' approvato con decreto del Ministro dei
          lavori    pubblici    di    concerto    con   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
              9.  A  partire dalla data di formazione dell'albo degli
          esperti  di  cui  al  comma 8 e' fatto obbligo di conferire
          l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che
          a  tecnici  specializzati  appartenenti  al proprio ufficio
          tecnico  del  traffico,  agli esperti specializzati inclusi
          nell'albo stesso.
              10.  I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
          segnalazione   del   prefetto,  dal  Ministero  dei  lavori
          pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso
          il  quale  il  Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio
          del piano e alla sua realizzazione".
              - L'art.  17  della  legge  23  agosto  1988, n. 400 e'
          riportato nelle note all'art. 7.
              - Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente del 3 agosto
          1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 213 del 12
          settembre   1998,  reca:  "Istituzione  del  riconoscimento
          "Citta'   sostenibile   delle  bambine  e  dei  bambini  da
          assegnarsi a comuni italiani".
              - Il  decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1999
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
          1999   reca:   "Istituzione   del   riconoscimento  "Citta'
          sostenibile  delle  bambine e dei bambini e del "Premio per
          la  migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente
          urbano   per  e  con  i  bambini  da  assegnarsi  a  comuni
          italiani".
              -  L'art.  3  della  citata  legge  n.  426/1998  e' il
          seguente:
              "Art.  3  (Rifinanziamento  degli  interventi  previsti
          dalla   legge  8  ottobre  1997,  n.  344).  -  1.  Per  la
          prosecuzione dell'attivita' di sviluppo della progettazione
          di   interventi   ambientali  e  di  promozione  di  figure
          professionali,  prevista  all'art.  1 della legge 8 ottobre
          1997, n. 344, e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
          per l'anno 2000.
              2.  Per  la  prosecuzione delle attivita' di promozione
          delle    tecnologie   pulite   e   dello   sviluppo   della
          sostenibilita' urbana, previste dall'articolo 2 della legge
          8 ottobre  1997,  n.  344  e'  autorizzata la spesa di lire
          6.000 milioni per l'anno 2000.
              3.  Per  la  prosecuzione  di  specifiche  campagne  di
          informazione  sui  temi  dello sviluppo sostenibile e delle
          attivita'  connesse al coordinamento e al funzionamento del
          sistema  nazionale  per  l'educazione,  l'informazione,  la
          formazione  e  la  ricerca  in  campo  ambientale, previste
          dall'art.   3   della  legge  8 ottobre  1997,  n.  344  e'
          autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 2000.
          Tale  sistema  e'  integrato  col  sistema  di cooperazione
          internazionale   per  l'educazione  ambientale  marina  nel
          Mediterraneo.
              4.  Per la promozione e l'attuazione delle attivita' di
          cui  ai  commi  1,  2 e 3 e per la formazione di specifiche
          figure  professionali per la tutela e la valorizzazione del
          patrimonio  naturale ed ambientale delle aree marginali, il
          Ministero  dell'ambiente  puo'  avvalersi  anche  di enti o
          fondazioni   esistenti,   aventi   specifiche  finalita'  e
          consolidata esperienza nelle predette attivita'.
              5.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa
          con    il    Ministro    della    pubblica   istruzione   e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  sono stabilite, nei limiti
          delle  risorse  finanziarie gia' autorizzate a legislazione
          vigente,   le  modalita'  organizzative  e  funzionali  del
          sistema  nazionale  per  l'educazione,  l'informazione,  la
          formazione  e la ricerca in campo ambientale, articolato in
          un  archivio  nazionale  per la documentazione e la ricerca
          ambientale, un osservatorio sulle ricerche e le metodologie
          dell'educazione   ambientale,   una   rete   di  laboratori
          territoriali  e di centri di esperienze su base regionale e
          una  banca  dati  sulla  formazione  professionale in campo
          ambientale.
              6.  Per le ulteriori finalita' connesse alla diffusione
          di   informazioni  inerenti  allo  stato  dell'ambiente  e'
          autorizzato  il  limite  di  spesa  di lire 300 milioni per
          l'anno  1998, di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire
          500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
              7.  Per  la  predisposizione del progetto di Biblioteca
          nazionale  per  l'ambiente  e' autorizzata la spesa di lire
          350 milioni per l'anno 1998".
              -  La  deliberazione CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio
          2000  reca: "Programma nazionale per la lotta alla siccita'
          e alla desertificazione. (Deliberazione n. 299/1999)".