Art. 19
         Interventi per evitare la dispersione nell'ambiente
            di prodotti non biodegradabili di uso comune

  1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente, anche tramite
gli  scarichi fognari, di prodotti non biodegradabili, entro diciotto
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, i
bastoncini   per  la  pulizia  delle  orecchie  commercializzati  sul
territorio  nazionale,  dovranno  essere  prodotti esclusivamente con
l'impiego di materiale biodegradabile, secondo le norme UNI 10785.
  2.  La produzione e la commercializzazione dei prodotti indicati al
comma   1   che   non   abbiano   le   caratteristiche  ivi  indicate
costituiscono,  decorso  il  termine  di  diciotto mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, illeciti sanzionati in via
amministrativa.  Si  applica la sanzione amministrativa del pagamento
di  una somma da lire tre milioni a lire novanta milioni. Nel caso di
reiterazione  anche  non  specifica  delle  violazioni  indicate puo'
essere      applicata,      dall'autorita'     amministrativa     con
l'ordinanza-ingiunzione o dal giudice con la sentenza di condanna nel
caso  previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
tenuto  conto  della  natura  e  dell'entita'  dei fatti, la sanzione
amministrativa   accessoria   della  chiusura  dello  stabilimento  o
dell'esercizio  da  un  minimo  di cinque giorni ad un massimo di due
mesi,  ovvero  la  sospensione  fino  ad un massimo di due mesi della
licenza,    dell'autorizzazione    o    dell'analogo    provvedimento
amministrativo  che consente l'esercizio dell'attivita'. In tale caso
non  e'  inoltre  ammesso  il  pagamento  in  misura ridotta ai sensi
dell'articolo  16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' competente
all'applicazione  della sanzione amministrativa il sindaco del comune
in cui la violazione e' commessa.
 
          Note all'art. 19:
              -  L'art.  24,  della  legge  24 novembre 1981, n. 689,
          recante:  "Modifiche  al  sistema  penale" pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981 (S.O.) e' il
          seguente:
              "Art.  24  (Connessione  obiettiva  con un reato). - 1.
          Qualora  l'esistenza  di un reato dipenda dall'accertamento
          di  una  violazione non costituente reato, e per questa non
          sia  stato  effettuato  il  pagamento in misura ridotta, il
          giudice  penale  competente  a  conoscere del reato e' pure
          competente  a  decidere  sulla  predetta  violazione  e  ad
          applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
          dalla  legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi
          prevista  dal precedente comma, il rapporto di cui all'art.
          17  e'  trasmesso,  anche  senza  che si sia proceduto alla
          notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla
          autorita'  giudiziaria  competente  per il reato, la quale,
          quando  invia  la  comunicazione  giudiziaria,  dispone  la
          notifica degli estremi della violazione amministrativa agli
          obbligati per i quali essa non e' avvenuta.
              Dalla  notifica  decorre il termine per il pagamento in
          misura  ridotta.  Se l'autorita' giudiziaria non procede ad
          istruzione,  il  pagamento  in  misura  ridotta puo' essere
          effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
              La  persona  obbligata  in  solido  con  l'autore della
          violazione  deve  essere  citata  nella  istruzione  o  nel
          giudizio  penale  su  richiesta  del pubblico ministero. Il
          pretore  ne  dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
          persona,  per  la  difesa  dei propri interessi, spettano i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio.
              Il  pretore  quando provvede con decreto penale, con lo
          stesso  decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
              La   competenza  del  giudice  penale  in  ordine  alla
          violazione  non  costituente reato cessa se il procedimento
          penale  si chiude per estinzione del reato e per difetto di
          una condizione di procedibilita'".
              -  L'art.  16  della  citata  legge  n.  689/1981 e' il
          seguente:
              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il
          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli
          estremi della violazione.
              Nei  casi  di  violazione  [del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale e] dei regolamenti comunali e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  [rispettivamente
          l'art.  138  del  testo  unico  approvato  con  decreto del
          Presidente  della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
          modifiche  apportate  dall'art.  11 della legge 14 febbraio
          1974,  n.  62,  e]  l'art.  107 del testo unico delle leggi
          comunali  e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.
          383.
              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei
          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione".