Art. 2.
       (Disposizioni per le agenzie regionali per l'ambiente)

1.  Per  le finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e' autorizzata
la  spesa  di  lire  22,1  miliardi  per  l'anno  2001 e di lire 17,1
miliardi  per  l'anno  2002.  Con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentite  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni   e   le   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e,
successivamente,  le competenti Commissioni parlamentari, le predette
risorse  sono assegnate all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n. 300, ovvero, fino all'effettiva operativita' di
quest'ultima,  all'Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA)  di  cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e alle agenzie
regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  secondo  le  modalita'
indicate nel decreto stesso allo scopo di:
a) assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente
e  sul  territorio  di  attivita'  informative e tecniche di supporto
all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
b) finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali, secondo i progetti
proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici  ovvero,  fino  all'effettiva  operativita'  di quest'ultima,
dall'ANPA,  volti  a  organizzare  come  sistema  integrato a rete la
struttura della funzionalita' delle agenzie regionali e nazionali;
c)  adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori
per i controlli ambientali;
d)  realizzare  il  coordinamento del sistema informativo ambientale,
ivi  compresa  la  cartografia geologica e geotematica, con i sistemi
informativi  geologici  per  la  realizzazione  di  carte del rischio
idrogeologico.
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma
4,  prevede  l'istituzione  di  un consiglio federale rappresentativo
delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni
consultive  nei  confronti  del  direttore  generale  e  del comitato
direttivo.  Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia
composto  di  quattro  membri,  di  cui  due  designati dal Ministero
dell'ambiente  e  due  designati  dalla  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze
degli  organismi  sopra  indicati e la loro durata, nell'ambito delle
finalita'  indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  4  dicembre  1993,  n.  496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".
3.  I  soggetti titolari degli organi dell'ANPA cessano dall'incarico
alla  data di emanazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui al comma 4 dell'articolo
38  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito
dal  comma  2  del  presente  articolo, e comunque non oltre sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 2:
              - L'art.  3, comma 5 del decreto-legge 4 dicembre 1993,
          n.     496,    recante    "Disposizioni    urgenti    sulla
          riorganizzazione  dei  controlli  ambientali  e istituzione
          dell'agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente",
          convertito  con  modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61, e' il seguente:
              "5.  Le agenzie di cui al presente articolo collaborano
          con  l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di
          cui  all'art.  1,  cui  prestano,  su  richiesta,  supporto
          tecnico  in  attuazione delle convenzioni di cui al comma 3
          del  medesimo  art.  1.  In  attesa  dell'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  45,  comma  3, del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  al personale delle
          Agenzie  di  cui  al  presente  articolo  e'  confermato il
          trattamento giuridico ed economico in godimento".
              - L'art.   1,   comma   1,   lettera   b)   del  citato
          decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 e' il seguente:
                "b) le attivita' di indirizzo e coordinamento tecnico
          nei confronti delle Agenzie di cui all'art. 3 allo scopo di
          rendere   omogenee   sul  piano  nazionale  le  metodologie
          operative   per   l'esercizio   delle  competenze  ad  esse
          spettanti;".
              - L'art.  38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  recante:  "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59",
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
          (supplemento  ordinario),  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate   dagli  articoli  3,  comma  5,  e  1,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto-legge  4 dicembre  1993,  n. 496,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61.
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la Protezione
          dell'Ambiente, i Servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'agenzia".