Art. 20.
         (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)

1.  Per  la realizzazione di una mappatura completa della presenza di
amianto  sul  territorio  nazionale  e  degli  interventi di bonifica
urgente,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 6.000 milioni per l'anno
2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, e' emanato, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  sentita  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a)  i  criteri  per  l'attribuzione  del  carattere  di  urgenza agli
interventi di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo
il  coinvolgimento  delle  regioni  e delle strutture periferiche del
Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
 
          Nota all'art. 20:
              -  Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1998, n. 400 e' riportato nelle note all'art. 7.