Art. 21. (Promozione di "Agende 21" e contabilita' ambientale) 1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati "Agende 21", ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale nonche' per la partecipazione alle attivita' di cooperazione internazionale per la revisione dell'Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale, e' costituito presso il Ministero dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall'articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalita' di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Note all'art. 21: - L'art. 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 (S.O.) e' il seguente: "2. Le risorse del fondo cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie: a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo; c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi; d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo; e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati; f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente; g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale; h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale; i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile; l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano; m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini".