Art. 22.
          (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e' inserito il seguente:
"Art.  53-bis.  -  (Attivita' organizzate per il traffico illecito di
rifiuti).  - 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto,
con  piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
continuative  organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa,
o  comunque  gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e'
punito con la reclusione da uno a sei anni.
2.  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica la pena
della reclusione da tre a otto anni.
3.  Alla  condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
28,  30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui
all'articolo 33 del medesimo codice.
4.  Il  giudice,  con  la sentenza o con la decisione emessa ai sensi
dell'articolo   444   del  codice  di  procedura  penale,  ordina  il
ripristino   dello   stato  dell'ambiente,  e  puo'  subordinare  ove
possibile  la  concessione  della sospensione condizionale della pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".
 
          Note all'art. 22:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 28, 30, 32-bis,
          32-ter e 33 del codice penale:
              "Art.   28   (Interdizione   dai  pubblici  uffici).  -
          L'interdizione   dai   pubblici   uffici   e'   perpetua  o
          temporanea.
              L'interdizione  perpetua dai pubblici uffici, salvo che
          dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
                1.  del  diritto  di elettorato o di eleggibilita' in
          qualsiasi  comizio  elettorale,  e  di  ogni  altro diritto
          politico;
                2.  di  ogni  pubblico  ufficio, di ogni incarico non
          obbligatorio di pubblico servizio, e della qualita' ad essi
          inerente  di  pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico
          servizio;
                3.  dell'ufficio  di  tutore  o  di  curatore,  anche
          provvisorio,  e di ogni altro ufficio attinente alla tutela
          o alla cura;
                4.  dei  gradi  e  della  dignita'  accademiche,  dei
          titoli,  delle  decorazioni  o  di  altre pubbliche insegne
          onorifiche;
                5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che
          siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
                6.  di  ogni  diritto onorifico, inerente a qualunque
          degli  uffici,  servizi,  gradi  o titoli e delle qualita',
          dignita' e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
                7.  della  capacita'  di  assumere  o  di  acquistare
          qualsiasi  diritto,  ufficio,  servizio,  qualita',  grado,
          titolo, dignita', decorazione e insegna onorifica, indicati
          nei numeri precedenti.
              L'interdizione  temporanea  priva  il  condannato della
          capacita'  di  acquistare  o  di  esercitare  o  di godere,
          durante   l'interdizione,   i   predetti  diritti,  uffici,
          servizi, qualita', gradi, titoli e onorificenze.
              Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne'
          superiore a cinque.
              La  legge determina i casi nei quali l'interdizione dai
          pubblici uffici e' limitata ad alcuni di questi:
              "Art.   30   (Interdizione  da  una  professione  o  da
          un'arte).  -  1. L'interdizione  da  una  professione  o da
          un'arte, priva il condannato della capacita' di esercitare,
          durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o
          un  commercio o mestiere, per cui e' richiesto uno speciale
          permesso  o  una  speciale  abilitazione,  autorizzazione o
          licenza dell'autorita', e importa la decadenza dal permesso
          o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
              L'interdizione da una professione o da un'arte non puo'
          avere  una  durata  inferiore  a  un  mese, ne' superiore a
          cinque  anni,  salvi  i  casi espressamente stabiliti dalla
          legge.
              "Art.  32-bis  (Interdizione  temporanea  dagli  uffici
          direttivi  delle  persone  giuridiche  e  delle imprese). -
          L'interdizione   dagli   uffici   direttivi  delle  persone
          giuridiche  e  delle  imprese  priva  il  condannato  della
          capacita'  di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio
          di   amministratore,   sindaco,   liquidatore  e  direttore
          generale,   nonche'   ogni  altro  ufficio  con  potere  di
          rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
              Essa  consegue  ad  ogni  condanna  alla reclusione non
          inferiore  a  sei  mesi  per delitti commessi con abuso dei
          poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
              Art. 32-ter (Incapacita' di contrattare con la pubblica
          amministrazione).  -  L'incapacita'  di  contrattare con la
          pubblica  amministrazione  importa il divieto di concludere
          contratti  con  la  pubblica amministrazione, salvo che per
          ottenere  le  prestazioni di un pubblico servizio. Essa non
          puo'  avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre
          anni".
              "Art.   33   (Condanna   per  delitto  colposo).  -  Le
          disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art.
          32  non  si  applicano  nel  caso  di  condanna per delitto
          colposo.
              Le  disposizioni dell'art. 31 non si applicano nel caso
          di  condanna  per  delitto  colposo, se la pena inflitta e'
          inferiore  a  tre  anni  di  reclusione,  o  se e' inflitta
          soltanto una pena pecuniaria".
              -  L'art.  444  del  codice  di  procedura penale e' il
          seguente:
              "Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita   fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni  di
          reclusione   o   di   arresto,  soli  o  congiunti  a  pena
          pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta.