Art. 23.
                       (Copertura finanziaria)

1.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 3,
pari  a  lire  1.000  milioni  per  l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  1, comma 1,
dell'articolo  2, comma 1, dell'articolo 3, dell'articolo 5, comma 2,
dell'articolo  6,  dell'articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e
dell'articolo  13,  comma  1,  pari  a lire 61.450 milioni per l'anno
2001,  a  lire 29.650 milioni per l'anno 2002 e a lire 10.050 milioni
per  l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente.
3.  All'onere per l'anno 2000 derivante dall'attuazione dell'articolo
1,  comma  2,  pari  a lire 33.000 milioni, dell'articolo 8, comma 2,
pari  a  lire  2.000  milioni,  dell'articolo  8,  comma  10, secondo
periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell'articolo 17, comma 2, pari a
lire  2.000  milioni,  e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000
milioni,   si   provvede   mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente    utilizzando,    quanto    a   lire   2.000   milioni,
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno, e quanto a lire
43.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo  1, comma 2,
dell'articolo  8,  commi  2  e 10, secondo periodo, dell'articolo 17,
comma 2, e dell'articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per
l'anno  2001,  a  lire  44.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 2.000
milioni   per   l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2001,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,  quanto  a  lire 2.000
milioni  per  ciascuno  degli  anni  2001  e  2002,  l'accantonamento
relativo  al  Ministero dell'interno, quanto a lire 3.000 milioni per
ciascuno  degli  anni  2001  e  2002,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  dei  lavori  pubblici, e quanto a lire 102.000 milioni per
l'anno  2001,  39.000  milioni  per  l'anno  2002 e 2.000 milioni per
l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in
conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bordon, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: Fassino;