Art. 3. (Contributi ad organismi internazionali per l'ambiente) 1. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 2. Per le attivita' previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001. 3. Per l'esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, di cui alla legge 3 novembre 1994, n. 640, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 e di lire 800 milioni a decorrere dal 2001. 4. Per l'attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, nonche' per il funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, e' autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente di lire 600 milioni per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1999 e di lire 400 milioni per il funzionamento della Consulta Stato-regioni di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 403 del 1999. Nel biennio 2001-2002 di presidenza italiana e' assegnato un ulteriore finanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinato all'attuazione della Convenzione.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: "Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252. - La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto abientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Esfoo il 25 febbraio 1991, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1994, n. 273 (supplemento ordinario). - Gli articoli 1 e 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle arti con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1999, n. 262 (supplemento ordinario) sono i seguenti: "Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991". "Art. 3. - 1. L'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 e' attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale. 2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e' composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 e dei relativi specifici Protocolli. 5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione. 6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4".