Art. 4. (Emissioni di gas serra) 1. I programmi di cooperazione bilaterale per l'Italia con gli Stati dell'Europa centro-orientale e con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, devono contenere una valutazione preliminare degli effetti degli stessi programmi sulle emissioni di gas serra.
Note all'art. 4: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 recante: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49. - La legge 16 luglio 1993, n. 255 recante: "Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1993, n. 176. - Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 recante: "Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1993, n. 304 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 (Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1994, n. 43). - Il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 347 recante: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1996, n. 153 e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426 (Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1996, n. 192).