Art. 5 Personale del Ministero dell'ambiente e norme sulle risorse umane 1. Le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti: "b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti; c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale e' elevata al 70 per cento; c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito riportate, indicate in ordine di priorita': 1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre amministrazioni dello Stato; 2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell'ambiente; 3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII;". 2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero dell'ambiente e allo scopo di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive risorse pari a lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione e di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Note all'art. 5: - Il nuovo testo dell'art. 6 della citata legge 8 ottobre 1997, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 6 (Ampliamento della pianta organica). - 1. Al fine di migliorare la funzionalita' del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso e' rideterminata in novecento unita' secondo la tabella allegata alla presente legge. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali. 3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2, si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilita' da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3, si provvede anche in deroga all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalita': a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997, e la nuova dotazione organica di cui al comma 1, del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX e' coperto attraverso il passaggio del personale gia' inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalita' richiamate dall'art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire; b) i posti resi disponibili nelle qualifiche funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera a) sono coperti con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti; c) il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione organica del Ministero dell'ambiente sono coperti attraverso il passaggio del personale appartenente alle qualifiche funzionali immediatamente inferiori che non abbia gia' conseguito il passaggio di qualifica in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire con le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il passaggio nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale e' elevata al 70 per cento; c-bis) i rimanenti posti disponibili, ivi compresi quelli eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono coperti, nel rispetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito riportate, indicate in ordine di priorita': 1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre amministrazioni dello Stato; 2) mediante ricorso, secondo l'ordine di graduatoria, agli idonei dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali approvate nell'ultimo quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro dell'ambiente in relazione alle esigenze dei servizi ed uffici del Ministero dell' ambiente; 3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VI, VII e VIII; d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato art. 21; e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti: 1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianita' e della qualifica; 2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalita' amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalita' di cui all'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439; f) le unita' di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma, alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilita' di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'ANPA. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999. - L'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (supplemento ordinario) e' il seguente: "Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'art. 10 e dai contratti collettivi. 3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".