Art. 5
                Personale del Ministero dell'ambiente
                     e norme sulle risorse umane

  1.  Le  lettere  b)  e c) del comma 4 dell'articolo 6 della legge 8
ottobre 1997, n. 344, sono sostituite dalle seguenti:
    "b)  i  posti  resi  disponibili  nelle  qualifiche  funzionali a
seguito  delle  procedure  previste dalla lettera a) sono coperti con
l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in
liquidazione  in  servizio  presso il Ministero dell'ambiente, previa
verifica dei requisiti richiesti;
    c)  il 30 per cento dei posti residui nella complessiva dotazione
organica  del  Ministero  dell'ambiente  sono  coperti  attraverso il
passaggio  del  personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali
immediatamente  inferiori  che non abbia gia' conseguito il passaggio
di  qualifica  in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
a),  previo  accertamento  dei  titoli  richiesti per la qualifica da
ricoprire  con  le stesse procedure previste dalla lettera a). Per il
passaggio  nelle qualifiche funzionali IV e V la predetta percentuale
e' elevata al 70 per cento;
    c-bis)   i  rimanenti  posti  disponibili,  ivi  compresi  quelli
eventualmente  liberatisi attraverso il passaggio di qualifiche, sono
coperti,  nel rispetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449, con le modalita' di seguito riportate, indicate in ordine di
priorita':
      1)   mobilita'   del   personale   gia'   dipendente  da  altre
amministrazioni dello Stato;
      2)  mediante  ricorso,  secondo  l'ordine  di graduatoria, agli
idonei  dei  concorsi  pubblici  indetti  dalle amministrazioni dello
Stato   e   degli   enti  pubblici  nazionali  approvate  nell'ultimo
quadriennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione  sulla base di criteri adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente  in  relazione  alle esigenze dei servizi ed uffici del
Ministero dell'ambiente;
      3)  mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali
VI, VII e VIII;".
  2. In relazione all'incremento ed alla accresciuta complessita' dei
compiti   assegnati  al  Ministero  dell'ambiente  e  allo  scopo  di
armonizzare  i  trattamenti  economici  di  tutti  i  dipendenti  non
appartenenti    al    ruolo   dirigenziale,   sono   destinate   alle
sperimentazioni  e  relative contrattazioni collettive risorse pari a
lire 1.000 milioni a decorrere dal 2001. Le modalita' di ripartizione
e  di erogazione del suddetto importo saranno determinate nell'ambito
della contrattazione collettiva integrativa prevista dall'articolo 45
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 5:
              - Il   nuovo  testo  dell'art.  6  della  citata  legge
          8 ottobre  1997, come modificato dalla presente legge e' il
          seguente:
              "Art.  6  (Ampliamento  della pianta organica). - 1. Al
          fine   di   migliorare   la   funzionalita'  del  Ministero
          dell'ambiente   la   dotazione  organica  dello  stesso  e'
          rideterminata   in  novecento  unita'  secondo  la  tabella
          allegata alla presente legge.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro dell'ambiente formulata
          di  intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
          la   funzione   pubblica,   sono   determinati   i  profili
          professionali.
              3.  Alla  copertura  dei  posti  previsti dal comma 1 e
          determinati   ai   sensi   del   comma   2,   si   provvede
          prioritariamente   mediante   ricorso   alle  procedure  di
          mobilita'  da  espletare  entro  quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              4.  Alla  copertura  dei posti determinati ai sensi del
          comma  2  e non coperti con le procedure di cui al comma 3,
          si  provvede  anche  in  deroga all'art. 1, comma 45, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalita':
                a) il  40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati
          dalla  differenza  fra il numero di personale in ruolo alla
          data  del  30 maggio 1997, e la nuova dotazione organica di
          cui  al  comma  1,  del  presente articolo, previsti per le
          qualifiche  funzionali  VI,  VII,  VIII  e  IX  e'  coperto
          attraverso il passaggio del personale gia' inquadrato nelle
          qualifiche   immediatamente   inferiori,  previo  corso  di
          riqualificazione   professionale,   da  effettuare  con  le
          modalita'  richiamate  dall'art.  12,  comma 1, lettera s),
          della  legge  15 marzo  1997, n. 59, e con accertamento dei
          titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
                b) i   posti   resi   disponibili   nelle  qualifiche
          funzionali a seguito delle procedure previste dalla lettera
          a)  sono  coperti con l'inserimento nei ruoli del personale
          proveniente  dagli  enti  posti in liquidazione in servizio
          presso  il  Ministero  dell'ambiente,  previa  verifica dei
          requisiti richiesti;
                c) il   30   per   cento   dei  posti  residui  nella
          complessiva  dotazione organica del Ministero dell'ambiente
          sono   coperti   attraverso   il  passaggio  del  personale
          appartenente   alle  qualifiche  funzionali  immediatamente
          inferiori  che  non  abbia  gia' conseguito il passaggio di
          qualifica  in  applicazione  delle disposizioni di cui alla
          lettera a), previo accertamento dei titoli richiesti per la
          qualifica  da  ricoprire  con  le stesse procedure previste
          dalla   lettera  a).  Per  il  passaggio  nelle  qualifiche
          funzionali  IV e V la predetta percentuale e' elevata al 70
          per cento;
                c-bis)  i  rimanenti  posti disponibili, ivi compresi
          quelli  eventualmente liberatisi attraverso il passaggio di
          qualifiche,  sono  coperti, nel rispetto dell'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modalita' di seguito
          riportate, indicate in ordine di priorita':
                  1) mobilita' del personale gia' dipendente da altre
          amministrazioni dello Stato;
                  2)    mediante   ricorso,   secondo   l'ordine   di
          graduatoria,  agli  idonei  dei  concorsi  pubblici indetti
          dalle  amministrazioni  dello  Stato  e degli enti pubblici
          nazionali   approvate  nell'ultimo  quadriennio  decorrente
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          sulla  base  di  criteri  adottati con decreto del Ministro
          dell'ambiente  in  relazione  alle  esigenze dei servizi ed
          uffici del Ministero dell' ambiente;
                  3) mediante procedure concorsuali per le qualifiche
          funzionali VI, VII e VIII;
                d) i   due   posti   aggiuntivi  nella  qualifica  di
          dirigente  generale  vengono  coperti mediante contratto di
          durata  quinquennale  ai  sensi  dell'art. 21, comma 2, del
          decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti
          di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti
          alle   funzioni   da   svolgere,  anche  appartenenti  alle
          categorie indicate al comma 1 del citato art. 21;
                e) i  posti  aggiuntivi  nella qualifica di dirigente
          vengono coperti:
                  1)  mediante  inquadramento  di  dirigenti  di enti
          pubblici  territoriali  e  di  aziende  sanitarie locali in
          servizio  presso  il Ministero dell'ambiente e preposti con
          atto  formale  ad  uffici di livello dirigenziale alla data
          del  31 dicembre  1996. L'inquadramento avviene, a domanda,
          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente    legge,    con    provvedimento   del   Ministro
          dell'ambiente,   con   salvezza  degli  effetti  economici,
          giuridici, dell'anzianita' e della qualifica;
                  2)  mediante procedure concorsuali, estendendo alle
          qualifiche  relative  alle  professionalita' amministrative
          quanto  disposto  dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 28
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          mantenendo  per  la  percentuale  dei posti da riservare al
          personale   dipendente   del   Ministero  dell'ambiente  le
          modalita'  di  cui  all'art.  19,  comma 2, del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 21 aprile 1994, n.
          439;
                f) le  unita'  di  personale  proveniente  dagli enti
          posti  in  liquidazione e attualmente in servizio presso il
          Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure
          previste  dalle  lettere  b)  e c) del presente comma, alla
          data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle
          disponibilita'   di   organico   e   secondo  la  qualifica
          funzionale posseduta presso l'ANPA.
              5.    Per   l'attuazione   del   presente   articolo e'
          autorizzata  la  spesa  occorrente,  valutata in lire 4.000
          milioni  per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno
          1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.
              - L'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  recante:  "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego",  a norma dell'art. 2 della
          legge  23 ottobre  1992,  n. 421, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (supplemento ordinario) e'
          il seguente:
              "Art.    45    (Contratti    collettivi   nazionali   e
          integrativi).  -  1. La contrattazione collettiva si svolge
          su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
          relazioni sindacali.
              2.  Gli  atti interni di organizzazione aventi riflessi
          sui  rapporti  di lavoro formano oggetto delle procedure di
          informazione  e  di  esame  regolate  dall'art.  10  e  dai
          contratti collettivi.
              3.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni  rappresentative  ai sensi dell'art. 47-bis,
          comma  4,  sono  stabiliti  i comparti della contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
          contrattuale  della  dirigenza  del  ruolo sanitario quanto
          previsto  dall'art.  15 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modifiche. Agli accordi che
          definiscono  i comparti o le aree contrattuali si applicano
          le  procedure  di  cui  all'art. 46, comma 5. Per le figure
          professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
          svolgono  compiti  di direzione o che comportano iscrizione
          ad  albi  oppure  tecnico-scientifici  e  di  ricerca, sono
          stabilite  discipline  distinte  nell'ambito  dei contratti
          collettivi di comparto.
              4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il settore privato, la durata dei contratti collettivi
          nazionali  e  integrativi,  la  struttura  contrattuale e i
          rapporti    tra    i    diversi   livelli.   Le   pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
          nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale   e   riguardare   piu'   amministrazioni.  Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono essere applicate.
              5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti  con i contratti collettivi nazionali o integrativi
          dalla  data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
          l'osservanza    nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti".