Art. 6 Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale 1. La commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di venti unita'. Per far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Nota all'art. 6: - L'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1988) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, e' il seguente: "Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (122/a), per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge; b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini; c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349 dei parchi nazionali del Pollino delle Dolomiti Bellunesi, dei monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei nonche', d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali, si applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi; d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo; e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli art. 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delleregioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi; f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati; g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 20 miliardi. 2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti. 4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41. 5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da 20 membri. Il relativo onere e' valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicano le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.".