Art. 7. (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti) 1. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto". 2. Al fine di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti, con apposito regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' in base alle quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rendono disponibili con apposito collegamento informatico all'ANPA ed all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ai fini dell'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio medesimo dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro possesso riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed alle relative tecnologie. 3. Al fine di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per imprese ed istituzioni in materia di gestione amministrativa di rifiuti con l'ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalita' tecniche e le relative procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).
Note all'art. 7: - Il nuovo testo dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 recante "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6. Disposizioni transitorie. - 1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, e' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. 2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico. "2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.". L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (s.o.) e' il seguente. "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali, c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante "attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, (supplemento ordinario) e' il seguente: "Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti; c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla conferenza Stato-regioni; d) predispone il programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, e) verifica l'attuazione del programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; f) verifica i costi di recupero e smaltimento; g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'. 2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della sanita'; d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro; d-ter) uno designato dalla conferenza Stato regioni. 3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'osservatorio e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica. 5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto osservatorio sono subordinate alle entrate. 5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente".