Art. 7.
  (Modello unico ambientale ed informazioni in materia di rifiuti)

1.  All'articolo  6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma
2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a
quello  di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di
dichiarazione  ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono
disposte  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale entro la data del 1° marzo; in
tale  ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato
in  centoventi  giorni  a  decorrere  dalla data di pubblicazione del
predetto decreto".
2.  Al  fine  di favorire il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei
materiali   recuperati  dai  rifiuti,  con  apposito  regolamento  da
adottare,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita' in base alle quali le camere di commercio,
industria,   artigianato   e  agricoltura,  rendono  disponibili  con
apposito   collegamento   informatico  all'ANPA  ed  all'Osservatorio
nazionale   sui   rifiuti,  ai  fini  dell'espletamento  dei  compiti
attribuiti  all'Osservatorio  medesimo  dall'articolo  26 del decreto
legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, i dati e le informazioni in loro
possesso  riguardo ai rifiuti, ai materiali recuperati dai rifiuti ed
alle relative tecnologie.
3.  Al  fine  di introdurre semplificazioni procedurali di attuazione
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, per imprese ed
istituzioni  in  materia  di  gestione  amministrativa di rifiuti con
l'ausilio di nuove tecnologie telematiche, le modalita' tecniche e le
relative  procedure sono disciplinate con regolamento da adottare, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  entro centottanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANPA
e   l'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione
(AIPA).
 
          Note all'art. 7:
              - Il  nuovo  testo  dell'art.  6 della legge 25 gennaio
          1994,  n.  70  recante  "Norme per la semplificazione degli
          adempimenti  in materia ambientale sanitaria e di sicurezza
          pubblica,   nonche'   per   l'attuazione   del  sistema  di
          ecogestione   e   di  audit  ambientale"  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  6.  Disposizioni  transitorie.  -  1.  In attesa
          dell'emanazione  del decreto di cui all'art. 1, comma 1, il
          modello   unico   di   dichiarazione,   in  sede  di  prima
          applicazione  della  presente  legge, e' adottato, ai sensi
          dell'art.  1,  comma  2, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, con riferimento
          agli   obblighi  di  dichiarazione,  di  comunicazione,  di
          denuncia  o  di  notificazione  previsti  dalle  leggi, dai
          decreti  e  dalle  relative norme di attuazione di cui alla
          tabella A allegata alla presente legge.
              2.   Ai   fini  di  cui  al  comma  1,  il  termine  di
          presentazione  del  modello unico di dichiarazione, in caso
          di  obblighi  periodici,  e' fissato al 30 aprile dell'anno
          successivo  a  quello  di  riferimento,  fermi  restando  i
          termini  previsti in caso di obblighi che abbiano carattere
          non periodico.
              "2-bis.   Qualora   si   renda   necessario  apportare,
          nell'anno  successivo a quello di riferimento, modifiche ed
          integrazioni  al modello unico di dichiarazione ambientale,
          le  predette  modifiche  ed  integrazioni sono disposte con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  la  data del
          1 marzo;  in  tale ipotesi, il termine per la presentazione
          del  modello  e'  fissato  in centoventi giorni a decorrere
          dalla data di pubblicazione del predetto decreto.".
              L'art.  17  della  legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
          "Disciplina  dell'attivita'  di governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri" pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214 (s.o.) e' il
          seguente.
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  - L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali,
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22  recante  "attivazione  delle  direttive  91/156/CEE sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  15  febbraio 1997, n. 38, (supplemento
          ordinario) e' il seguente:
              "Art.  26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
          fine  di  garantire  l'attuazione  delle  norme  di  cui al
          presente  decreto  legislativo, con particolare riferimento
          alla  prevenzione  della produzione della quantita' e della
          pericolosita'  dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
          ed  all'economicita'  della  gestione  dei  rifiuti,  degli
          imballaggi  e  dei  rifiuti  di  imballaggio,  nonche' alla
          tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
          presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
          sui   rifiuti,   in   appresso   denominato   osservatorio.
          L'Osservatorio   svolge,   in   particolare,   le  seguenti
          funzioni:
                a) vigila   sulla   gestione   dei   rifiuti,   degli
          imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
                b) provvede   all'elaborazione  ed  all'aggiornamento
          permanente  di  criteri  e  specifici  obiettivi  d'azione,
          nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
          un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
          dei rifiuti;
                c)  esprime  il proprio parere sul programma generale
          di  prevenzione  di  cui  all'art.  42  e  lo trasmette per
          l'adozione  definitiva  al  Ministro  dell'ambiente  ed  al
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          ed alla conferenza Stato-regioni;
                d) predispone il programma generale di prevenzione di
          cui  all'art.  42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi
          non provveda nei termini previsti,
                e) verifica  l'attuazione  del  programma generale di
          cui  all'art.  42  ed  il raggiungimento degli obiettivi di
          recupero e di riciclaggio;
                f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
                g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
          comma  5,  e  lo  trasmette  per l'approvazione al Ministro
          dell'ambiente  ed al Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato;
                h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
                i) predispone  un rapporto annuale sulla gestione dei
          rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
          cura    la    trasmissione   ai   Ministri   dell'ambiente,
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita'.
              2.   L'Osservatorio   e'  costituito  con  decreto  del
          Ministro   dell'ambiente,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, ed e'
          composto  da  nove  membri,  scelti  tra persone esperte in
          materia, di cui:
                a) tre  designati  dal Ministro dell'ambiente, di cui
          uno con funzioni di presidente;
                b)  due designati dal Ministro dell'industria, di cui
          uno con funzioni di vice-presidente;
                c) uno designato dal Ministro della sanita';
                d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
          alimentari e forestali
                d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
                d-ter) uno designato dalla conferenza Stato regioni.
              3.   I   membri   durano  in  carica  cinque  anni.  Il
          trattamento economico spettante ai membri dell'osservatorio
          e  della  segreteria tecnica e' determinato con decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente  ed il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato.
              4.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e della sanita', e del tesoro da emanarsi
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'  organizzative e di
          funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
              5.   All'onere   derivante  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento  dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
          pari   a  lire  due  miliardi,  aggiornate  annualmente  in
          relazione  al  tasso  di  inflazione, provvede il Consorzio
          nazionale  imballaggi  di cui all'art. 41 con un contributo
          di  pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
          versate  dal  Comitato nazionale imballaggi all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
          Ministro  del  tesoro  ad  apposito capitolo dello stato di
          previsione  del  Ministero  dell'ambiente.  Le spese per il
          funzionamento  del  predetto  osservatorio sono subordinate
          alle entrate.
              5-bis.   Al  fine  di  consentire  l'avviamento  ed  il
          funzionamento  dell'attivita'  dell'Osservatorio  nazionale
          sui  rifiuti,  in attesa dell'attuazione di quanto disposto
          al  comma  5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
          per   l'anno   1998   da   iscrivere   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente".