Art. 8.
                      (Aree naturali protette)

  1.  Per la realizzazione delle attivita' necessarie al mantenimento
dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline
di  Cervia" e "Saline di Tarquinia" e' autorizzata rispettivamente la
spesa  di  lire  1.000  milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia.
  2.  Per  la  sistemazione  dei sentieri di alta quota situati nella
provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per
ciascuno    degli    anni    2000,   2001   e   2002   da   assegnare
all'Amministrazione provinciale.
  3.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  la  regione  interessata, e'
istituito   il   Parco   nazionale   "Costa   teatina".  Il  Ministro
dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
6  dicembre  1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il
funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei
limiti  massimi  di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno
2001.
  4.  All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e
successive  modificazioni,  dopo  la  lettera ee-ter), e' aggiunta la
seguente:
"ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco".
  5.  Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001,
all'istruttoria   tecnica   necessaria   per   avviare  l'istituzione
dell'area   protetta   marina   di   cui   alla   lettera  ee-quater)
dell'articolo  36,  comma  1,  della  citata  legge  n. 394 del 1991,
introdotta dal comma 4 del presente articolo.
  6.  All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio
1923,  n.  257,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1923,  n.  1511,  e  successive  modificazioni,  dopo  le parole: "e'
dichiarato  Parco  nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti:
", Lazio e Molise".
  7.  Per  favorire  l'estensione  del patrimonio delle aree naturali
protette,   i   beni   immobili  di  interesse  storico  e  artistico
riconosciuti  ai  sensi  del  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di beni
culturali  e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999,   n.   490,  e  le  aree  sottoposte  al  rischio  di  dissesto
idrogeologico,  di  proprieta'  dello Stato, che insistono sulle zone
limitrofe  alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente
utili  al  loro  ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali
protette, sono alienati, qualora sia stata gia' decisa o si decida la
loro  dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province
e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennita'
di esproprio.
  8.  All'articolo  18,  comma 1, della citata legge n. 394 del 1991,
sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della
marina mercantile e".
  9.  All'articolo  18  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis.   L'istituzione   delle  aree  protette  marine  puo'  essere
sottoposta  ad  accordi  generali  fra  le  regioni  e  il  Ministero
dell'ambiente".
  10.  Per  il funzionamento e la gestione delle aree protette marine
previste  dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n.
394,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  3.000 milioni a decorrere
dall'anno  2001.  Nelle  medesime aree protette marine e' autorizzata
per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno
2000.
  11.  La  segreteria  tecnica per le aree protette marine, istituita
dall'articolo  2,  comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal
1°  gennaio  2001  e'  incrementata  di  dieci  unita'. A tal fine e'
autorizzata  la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.  Al  relativo  onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere
dall'anno  2001,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  nuovo  testo  dell'art.  36 della citata legge n.
          394/1991 come modificato dalla presente e' il seguente:
              "Art.  36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla base
          delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
          essere  istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che
          nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979, nelle seguenti aree:
                a) Isola di Gallinara;
                b) Monti  dell'Uccelina - Formiche di Grosseto - Foce
          dell'Ombrone - Talamone;
                c) Secche di Torpaterno;
                d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
                e) Costa degli Infreschi;
                f) Costa di Maratea;
                g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
                h) Costa del Monte Conero;
                i) Isola di Pantelleria;
                l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
                m) Acicastello - Le Grotte;
                n) Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena);
                o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
                p) Capo Testa - Punta Falcone;
                q) Santa Maria di Castellabate;
                r) Monte di Scauri;
                s) Monte  a  Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori o delle
          Femmine;
                t) Parco marino del Piceno;
                u) Isole  di  Ischia,  Vivara  e Procida, area marina
          protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
                v) Isola di Bergeggi;
                z) Stagnone di Marsala;
                aa) Capo Passero;
                bb) Pantani di Vindicari;
                cc) Isola di San Pietro;
                dd) Isola dell'Asinara;
                ee) Capo Carbonara;
                ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"
                ee-ter)   Alto   Tirreno-Mar  Ligure  "Santuario  dei
          cetacei";
                ee-quater) Penisola Maddalena capo Murro di porco.
              2.  La  Consulta per la difesa del mare puo', comunque,
          individuare,  ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre
          1982,  n.  979,  altre aree marine di particolare interesse
          nelle quali istituire parchi marini o riserve marine".
              - Il  nuovo  testo  dell'art. 1, primo comma, del regio
          decreto   11   gennaio   1923,   n.  257,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  12  luglio  1923,  n.  1511
          (conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto
          11  gennaio  1923,  n.  257 riguardante la costituzione del
          Parco  nazionale d'Abruzzo), come modificato dalla presente
          legge e' il seguente:
              "Art.  1.  -  Allo  scopo  di tutelare, e migliorare la
          fauna  e  la  flora  e di conservare le speciali formazioni
          geologiche,   nonche'   la   bellezzadel   paesaggio  e  di
          promuovere   lo   sviluppo  del  turismo  e  dell'industria
          alberghiera,   il   territorio  compreso  entro  i  confini
          indicati  nella  carta  topografica,  annessa  al  presente
          decreto,  e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio
          e Molise.
              -  Il  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312, recante:
          "Disposizioni   urgenti   per   la  tutela  delle  zone  di
          particolare  interesse  ambientale",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  giugno 1985, n. 512, e convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1985, n. 431 e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985,
          n. 197.
              -  Il  decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 490,
          recante  "testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
          materia dei beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1
          della  legge  8  ottobre  1997, n. 352, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  dicembre 1999, n. 302 (supplemento
          ordinario).
              -  Il  nuovo  testo  dell'art. 18 della citata legge n.
          394/1991  cosi'  come modificato dalla presente legge e' il
          seguente:
              "Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In
          attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa
          con  il  Ministro  del  tesoro, istituisce le aree protette
          marine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal
          programma  medesimo.  L'istruttoria  preliminare e' in ogni
          caso  svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre
          1982,  n.  979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli
          inquinamenti.
              1-bis.  L'istituzione  delle  aree protette marine puo'
          essere  sottoposta  ad accordi generali fra le regioni e il
          Ministero dell'ambiente.
              2.  Il  decreto  istitutivo  contiene  tra  l'altro  la
          denominazione  e  la delimitazione dell'area, gli obiettivi
          cui  e'  finalizzata  la  protezione  dell'area  e prevede,
          altresi',   la  concessione  d'uso  dei  beni  del  demanio
          marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6.
              3.  Il  decreto  di  istituzione  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              4.  Per  il  finanziamento  di  programmi e progetti di
          investimento  per le aree protette marine e' autorizzata la
          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993
          e 1994.
              5.  Per  le  prime  spese  di  funzionamento delle aree
          protette  marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo
          per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993".
              -   La   legge   31  dicembre  1982,  n.  979,  recante
          "Disposizioni urgenti per la difesa del mare" e' pubblicata
          nella   Gazzetta   Uffficiale   18   gennaio  1988,  n.  16
          (supplemento ordinario).
              -  L'art.  2,  comma  14  della citata legge 9 dicembre
          1998, n. 426, e' il seguente:
              "14.   La   Consulta  per  la  difesa  del  mare  dagli
          inquinamenti,  istituita  con  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  4 ottobre  1979, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa
          e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici
          del  Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare
          relativa  al-l'istituzione  e  all'aggiornamento delle aree
          protette   marine,   per  il  supporto  alla  gestione,  al
          funzionamento  nonche'  alla progettazione degli interventi
          da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
          protette   marine,   presso   il  competente  servizio  del
          Ministero  dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica
          per  le  aree protette marine, composta da dieci esperti di
          elevata  qualificazione  individuati  ai sensi dell'art. 3,
          comma   9,   della  legge  6 dicembre  1991,  n.  394.  Per
          l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette
          marine,  di  cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
          di  lire  450  milioni  per  il  1998 e 900 milioni annue a
          decorrere  dal  1999.  In  sede di prima applicazione della
          presente  legge,  cinque  degli  esperti sono trasferiti, a
          decorrere  dal  1 gennaio 1999, dal contingente integrativo
          previsto  dall'art.  4,  conuna  12,  della legge 8 ottobre
          1992,    n.   344,   intendendosi   dalla   predetta   data
          conseguentemente  ridotta,  per  un importo pari a lire 450
          milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma
          12,  della  legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla
          parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire
          900 milioni a decorrere dall'anno 1999".