Art. 8. (Aree naturali protette) 1. Per la realizzazione delle attivita' necessarie al mantenimento dell'ecosistema delle riserve naturali dello Stato denominate "Saline di Cervia" e "Saline di Tarquinia" e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000 milioni e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia. 2. Per la sistemazione dei sentieri di alta quota situati nella provincia di Cuneo, e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, e' istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 4. All'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-ter), e' aggiunta la seguente: "ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco". 5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro il 31 dicembre 2001, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del presente articolo. 6. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511, e successive modificazioni, dopo le parole: "e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ", Lazio e Molise". 7. Per favorire l'estensione del patrimonio delle aree naturali protette, i beni immobili di interesse storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio di dissesto idrogeologico, di proprieta' dello Stato, che insistono sulle zone limitrofe alle aree naturali protette o che risultino potenzialmente utili al loro ampliamento o all'istituzione di nuove aree naturali protette, sono alienati, qualora sia stata gia' decisa o si decida la loro dismissione, con diritto di prelazione ai comuni, alle province e alle regioni, che lo richiedano, per un importo pari all'indennita' di esproprio. 8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e". 9. All'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente". 10. Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine e' autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 11. La segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Note all'art. 8: - Il nuovo testo dell'art. 36 della citata legge n. 394/1991 come modificato dalla presente e' il seguente: "Art. 36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccelina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento - Capo Teulada; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno"; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano" ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; ee-quater) Penisola Maddalena capo Murro di porco. 2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque, individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine". - Il nuovo testo dell'art. 1, primo comma, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1923, n. 1511 (conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257 riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 1. - Allo scopo di tutelare, e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' la bellezzadel paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al presente decreto, e' dichiarato Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise. - Il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1985, n. 512, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1985, n. 197. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302 (supplemento ordinario). - Il nuovo testo dell'art. 18 della citata legge n. 394/1991 cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresi', la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993". - La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni urgenti per la difesa del mare" e' pubblicata nella Gazzetta Uffficiale 18 gennaio 1988, n. 16 (supplemento ordinario). - L'art. 2, comma 14 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' il seguente: "14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa al-l'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente e' istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'art. 4, conuna 12, della legge 8 ottobre 1992, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999".