Art. 9.
        (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
                      Disciplina sanzionatoria)

1.  All'articolo  17,  comma  10,  del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  dopo  le  parole:  "e  di ripristino ambientale" sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  la  realizzazione  delle eventuali
misure di sicurezza".
2.  All'articolo  17,  comma  11,  del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, le parole: "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti:  "nonche'  per  la  realizzazione delle eventuali misure di
sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3,".
3.  All'articolo  17  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
"11-bis.  Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita'  giudiziaria  che  lo  ha disposto autorizza l'accesso al
sito  per  l'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,
bonifica  e  ripristino  ambientale  delle  aree,  anche  al  fine di
impedire  l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
peggioramento della situazione ambientale".
4.  All'articolo  17  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente:
"13-ter.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza, di bonifica e di
ripristino   ambientale   previsti   dal  presente  articolo  vengono
effettuati  indipendentemente  dalla  tipologia,  dalle  dimensioni e
dalle  caratteristiche  dei siti inquinati nonche' dalla natura degli
inquinamenti".
 
          Note all'art. 9:
              - Il nuovo testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5
          febbraio  1997,  n. 22 recante "Attivazione delle direttive
          91/158/CEE  sui rifiuti 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
          94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui rifiuti di imballaggio"
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1997, n. 38
          (supplemento  ordinario)  come  modificato  dalla  presente
          legge e' il seguente:
              "Art.  17  (Bonifica  e  ripristino ambientale dei siti
          inquinati).  -  1.  Entro tre mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,
          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente   (ANFA),   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della
          sanita';  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano, definisce:
                a)  i  limiti  di accettabilita' della contaminazione
          dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque
          sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso
          dei siti;
                b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e
          l'analisi dei campioni;
                c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,
          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
                c-bis)  tutte  le  operazioni  di bonifica di suoli e
          falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi
          batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente
          presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di
          contaminazione del suolo e delle falde acquifere;
                1-bis.  I  censimenti  di cui al decreto del Ministro
          dell'ambiente  16 maggio  1989,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e
          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a
          rischio  di  incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio
          1988,  n.  175,  e  successive  modificazioni.  Il Ministro
          dell'ambiente  dispone, eventualmente attraverso accordi di
          progranuna  con  gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di
          rilevazione  piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti
          oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
              2.  Chiunque  cagiona, anche in maniera accidentale, il
          superamento  dei  limiti  di  cui  al conuna 1, lettera a),
          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di
          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a
          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di
          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
          degli   impianti   dai   quali   deriva   il   pericolo  di
          inquinamento. A tal fine:
                a) deve  essere data, entro quarantotto ore, notifica
          al  comune, alla provincia ed alla regione territorialmente
          competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e
          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del
          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
                b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica
          di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al
          comune  ed  alla provincia ed alla regione territorialmente
          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati
          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di
          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti o ridurre
          il rischio sanitario ed ambientale;
                c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  comune ed alla
          regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
              3.  I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei
          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti
          previsti,  ne danno comunicazione al comune, che diffida il
          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del
          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
              4.  Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza la
          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta
          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e
          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto
          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di
          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
          essere prestate a favore della regione per la realizzazione
          e  l'esercizio  degli  interventi  previsti dal progetto di
          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa
          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di
          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
          autorizzati dalla regione.
              5. Entro sessanta giomi dalla data di presentazione del
          progetto  di  bonifica la regione puo' richiedere al comune
          che   siano  apportate  modifiche  ed  integrazioni  ovvero
          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
              6.   Qualora   la  destinazione  d'uso  prevista  dagli
          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di
          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono
          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
          tecnologie     disponibili     a     costi    sopportabili,
          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere
          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni
          derivanti  dall'inquinamento  residuo,  da  attuarsi in via
          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria
          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti
          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni
          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari
          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali
          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli
          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
              6-bis.  Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati
          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita
          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo
          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle
          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi
          pubblici  connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
          e   ambientale  o  occupazionali.  Ai  predetti  contributi
          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi
          10 e 11".
              7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4 costituisce
          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazione di pubblica
          utilita',  di  urgenza  e  di  indifferibita' dei lavori, e
          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le
          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
          e  gli  assensi  previsti dalla legislazione vigente per la
          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle
          attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto  di
          bonifica.
              8.  Il  completamento  degli  interventi  previsti  dai
          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da
          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   provincia
          competente per territorio.
              9.  Qualora  i  responsabili  non provvedano ovvero non
          siano  individuabili,  gli interventi di messa in sicurezza
          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati
          d'ufficio  dal  comune  territorialmente  competente  e ove
          questo  non  provveda dalla regione, che si avvale anche di
          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
          predetti  interventi  le regioni possono istituire appositi
          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
              10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
          di  ripristino  ambientale  nonche'  la realizzazione delle
          eventuali  misure  di  sicurezza  costituiscono onere reale
          sulle  aree  inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale
          deve   essere  indicato  nel  certificato  di  destinazione
          urbanistica  ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma
          2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
              11.  Le  spese  sostenute per la messa in sicurezza, la
          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate
          nonche'  per  la  realizzazione  delle  eventuali misure di
          sicurezza,  ai  sensi  dei  commi  2 e 3, sono assistite da
          privilegio  speciale  immobiliare  sulle  aree medesime, ai
          sensi  e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del
          codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in
          pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
          Le  predette  spese  sono  altresi' assistite da privilegio
          generale mobiliare.
              11-bis.  Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto
          a  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria  che lo ha disposto
          autorizza   l'accesso   al   sito  per  l'esecuzione  degli
          interventi  di  messa  in  sicurezza, bonifica e ripristino
          ambientale   delle   aree,   anche   al  fine  di  impedire
          l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente
          peggioramento della situazione ambientale.
              12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli
          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
          individui:
                a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
          livello degli inquinanti presenti;
                b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
                c) gli  enti  di cui la regione intende avvalersi per
          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
          obbligati:
                d) la stima degli oneri finanziari.
              13.  Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
          di   un'area   comporti   l'applicazione   dei   limiti  di
          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,
          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari
          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto
          che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
          L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
          provincia ai sensi del comma 8.
              13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in
          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale
          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque
          utilizzate ad iniziativa degli interessati.
              13-ter.  Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza,  di
          bonifica  e  di ripristino ambientale previsti dal presente
          articolo   vengono   effettuati   indipendentemente   dalla
          tipologia,  dalle  dimensioni  e  dalle caratteristiche dei
          siti inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
              14.  I  progetti  relativi ad interventi di bonifica di
          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero
          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti
          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
          con  la regione territorialmente competente. L'approvazione
          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione
          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,
          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di
          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da
          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di
          bonifica.
              15.  I  limiti, le procedure, i criteri generali di cui
          al  comma  1  ed  i progetti di cui al comma 14 relativi ad
          aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento
          sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero
          delle risorse agricole, alimentari e forestali.
              15-  bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di
          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed
          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e
          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove
          tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
              15-  ter.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  le  regioni
          rendono  pubblica,  rispettivamente,  la lista di priorita'
          nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.".