IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 10 marzo 2000,
n. 62;
  Visto l'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato
dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  8,  comma  1,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  il  quale  dispone che la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali  sia  unificata  per  le  materie  ed  i compiti di
interesse  comune  delle regioni, delle provincie, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  l'articolo  9,  comma  3,  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  che  prevede  che  il  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  puo'  sottoporre  alla Conferenza unificata ogni oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella seduta del 21
dicembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica,   delle  finanze,  per  gli  affari  regionali  e  per  la
solidarieta' sociale;
                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                             Beneficiari
  1.  Possono  accedere  al  beneficio  dell'assegnazione di borse di
studio   a   sostegno   della   spesa  sostenuta  e  documentata  per
l'istruzione   degli   alunni   delle  scuole  statali  e  paritarie,
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza
della  scuola  secondaria,  i  genitori  o  gli  altri  soggetti  che
rappresentano  il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, i
quali  appartengano  a  famiglie  la  cui situazione economica annua,
determinata, per l'anno scolastico 2000-2001, a norma dell'articolo 2
e,  a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002, a norma dell'articolo
3, non sia superiore a trenta milioni di lire.
  2.  Le  regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono
individuare,  in  considerazione  delle  condizioni  socio-economiche
della  popolazione,  soglie di situazione economica annua superiori a
quella  stabilita nel comma 1 entro un tetto comunque non superiore a
cinquanta milioni di lire.
  3.    L'assegnazione    delle   borse   di   studio   e'   disposta
prioritariamente  a  favore  delle famiglie in condizioni di maggiore
svantaggio economico.
  4.  Il  beneficio  e'  richiesto  da  uno  dei  genitori  o  da chi
rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 62 del
          10 marzo   2000   (Norme   per   la  parita'  scolastica  e
          disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
              "Art. 1. - 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo
          restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della
          Costituzione,  e'  costituito  dalle scuole statali e dalle
          scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica
          individua    come    obiettivo   prioritario   l'espansione
          dell'offerta  formativa  e  la conseguente generalizzazione
          della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto
          l'arco della vita.
              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti
          degli   ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per  quanto
          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio
          aventi   valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche  non
          statali,  comprese quelle degli enti locali, che, a partire
          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti
          generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la domanda
          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti
          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
              3.  Alle  scuole  paritarie private e' assicurata piena
          liberta'  per  quanto  concerne  l'orientamento culturale e
          l'indirizzo   pedagogico  -  didattico.  Tenuto  conto  del
          progetto   educativo   della   scuola,   l'insegnamento  e'
          improntato   ai   princi'pi  di  liberta'  stabiliti  dalla
          Costituzione.  Le  scuole  paritarie, svolgendo un servizio
          pubblico,  accolgono  chiunque,  accettandone  il  progetto
          educativo,  richieda  di  iscriversi, compresi gli alunni e
          gli  studenti  con  handicap.  Il progetto educativo indica
          l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso.
          Non  sono comunque obbligatorie per gli alunni le attivita'
          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad
          una determinata ideologia o confessione religiosa.
              4.  La  parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
          che  ne  fanno  richiesta  e  che, in possesso dei seguenti
          requisiti,  si  impegnano  espressamente  dare attuazione a
          quanto previsto dai commi 2 e 3:
                a) un  progetto  educativo  in armonia con i principi
          della   Costituzione;   un   piano  dell'offerta  formativa
          conforme  agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni vigenti;
          attestazione   della   titolarita'   della  gestione  e  la
          pubblicita' dei bilanci;
                b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature
          didattiche  propri del tipo di scuola e conformi alle norme
          vigenti;
                c) l'istituzione  e  il  funzionamento  degli  organi
          collegiali improntati alla partecipazione democratica;
                d) l'iscrizione  alla scuola per tutti gli studenti i
          cui  genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di
          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che
          essi intendono frequentare;
                e) l'applicazione  delle  norme vigenti in materia di
          inserimento  di  studenti  con  handicap o in condizioni di
          svantaggio;
                f) l'organica  costituzione  di  corsi  completi: non
          puo'  essere  riconosciuta  la  parita'  a  singole classi,
          tranne  che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,
          ad iniziare dalla prima classe;
                g) personale    docente   fornito   del   titolo   di
          abilitazione;
                h) contatti   individuali  di  lavoro  per  personale
          dirigente e insegnante che rispettino i contatti collettivi
          nazionali di settore.
              5.  Le  istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette
          alla  valutazione  dei  processi e degli esiti da parte del
          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard
          stabiliti  dagli  ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in
          misura   non   superiore  a  un  quarto  delle  prestazioni
          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di
          personale   docente  purche'  fornito  di  relativi  titoli
          scientifici   e  professionali  ovvero  ricorrere  anche  a
          contratti  di  prestazione d'opera di personale fornito dei
          necessari requisiti.
              6.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta
          l'originario  possesso e la permanenza dei requisiti per il
          riconoscimento della parita'.
              7.  Alle  scuole non statali che non intendano chiedere
          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le
          disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo VIII del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
          Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a quello
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione presenta al
          Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con
          un   proprio   decreto,   previo  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento
          delle   citate   disposizioni   del  predetto  testo  unico
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          anche  al  fine  di  ricondurre tutte le scuole non statali
          nelle  due  tipologie delle scuole paritarie e delle scuole
          non paritarie.
              8.  Alle  scuole  paritarie,  senza  fini di lucro, che
          abbiano   i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del  decreto
          legislativo  4 dicembre  1997,  n.  460, e' riconosciuto il
          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto
          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
              9.  Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
          e  all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e
          paritarie  nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella
          successiva  frequenza della scuola secondaria e nell'ambito
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 12, lo Stato
          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni
          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da
          utilizzare  a  sostegno della spesa sostenuta e documentata
          dalle  famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate
          per   ordine   e  grado  di  istruzione.  Con  decreto  del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
          somme  tra le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano   e   per   l'individuazione  dei  beneficiari,  in
          relazione  alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie da
          determinare  ai  sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre
          1998,  n.  448,  nonche'  le modalita' per la fruizione dei
          benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
              10.  I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma  9  possono  fruire  della  borsa  di studio mediante
          detrazione  di  una  somma  equivalente  dall'imposta lorda
          riferita  all'anno  in  cui la spesa e' stata sostenuta. Le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
          disciplinano  le  modalita'  con  le quali sono annualmente
          comunicati  al  Ministero  delle finanze e al Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica i
          dati  relativi  ai  soggetti  che intendono avvalersi della
          detrazione  fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica provvede al corrispondente
          versamento  delle somme occorrenti all'entrata del bilancio
          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme
          stanziate ai sensi del comma 12.
              11.  Tali interventi sono realizzati prioritariamente a
          favore  delle  famiglie in condizioni svantaggiate. Restano
          fermi  gli  interventi  di competenza di ciascuna regione e
          delle  province  autonome di Trento e di Bolzano in materia
          di diritto allo studio.
              12.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi 9, 10 e 11 e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'
          previsionali  di  base  3.1.2.1  e  10.1.2.1 dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione sono
          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60
          miliardi  per  contributi  per  il  mantenimento  di scuole
          elementari  parificate  e  della somma di lire 280 miliardi
          per  spese di partecipazione alla realizzazione del sistema
          prescolastico integrato.
              14.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno 2000, la
          spesa  di  lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di
          sostegno  previsti  dalla  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che
          accolgono alunni con handicap.
              15.   All'onere   complessivo   di  lire  347  miliardi
          derivante   dai   commi   13  e  14  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000
          e  2001  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   quanto  a  lire  327  miliardi
          l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della  pubblica
          istruzione  e  quanto  a  lire 20 miliardi l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
              16.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 9,
          10,  11  e  12,  pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e
          lire  300  miliardi  per  l'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli stessi
          anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire 100 miliardi per
          l'anno   2000   e   lire   70   miliardi  per  l'anno  2001
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,
          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  dei trasporti e della navigazione,
          quanto  a  lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per
          il   2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della
          pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede
          ai  sensi  dell'art.  11,  comma 3, lettera d), della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              17.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
          Note alle premesse:
              - Per  il testo dell'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12 della
          legge 10 marzo 2000, n. 62, vedi nella note al titolo.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 27, comma 1, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              "Art.  27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
          Nell'anno   scolastico  1999-2000  i  comuni  provvedono  a
          garantire  la  gratuita',  totale  o parziale, dei libri di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico  in  possesso  dei  requisiti richiesti, nonche'
          alla  fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei  requisiti  richiesti.  Con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le categorie
          degli  aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per la
          valutazione  della  situazione economica dei beneficiari, i
          criteri  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          109,    in    quanto   compatibili,   con   le   necessarie
          semplificazioni ed integrazioni.".
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          30 novembre  1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della
          finanza  della regione Trentino-Alto Adige e delle province
          autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria):
              "Art.  5.  -  1.  Le province autonome partecipano alla
          ripartizione  di  fondi  speciali  istituiti  per garantire
          livelli  minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
          territorio  nazionale, secondo i criteri e le modalita' per
          gli stessi previsti.".
              -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
          modificato  dal  decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130,
          reca:  "Definizione  di  criteri  unificati  di valutazione
          della  situazione  economica  dei  soggetti  che richiedono
          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
          51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, e dell'art.
          9,  comma  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - l. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.".
              "Art. 9 (Funzioni). - (Omissis).
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre  alla  Conferenza  unificata, anche su richiesta
          delle  autonomie  regionali e locali, ogni altro oggetto di
          preminente  interesse comune delle regioni, delle province,
          dei comuni e delle comunita' montane.".
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative  vigenti in materia di istruzione relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".