Art. 2. Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente ai fini della fruizione del beneficio nell'anno scolastico 2000-2001 1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente e' determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. 2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando: a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) il reddito delle attivita' finanziarie. 3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono: a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza; tale importo e' elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non puo' essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione e' corrisposto a societa' le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare; b) L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente; c) L. 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare, esclusi il coniuge ed i figli, che sia a carico del richiedente; detta cifra e' aumentata a L. 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale; d) L. 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b), per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidita' superiore al 66 per cento. La stessa cifra si aggiunge nel caso in cui uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidita'. 4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B. 5. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicita' delle informazioni fornite.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis). 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata, recava: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Per il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, si veda nella note alle premesse.