Art. 2.
           Criteri per la determinazione della situazione
            economica equivalente ai fini della fruizione
del beneficio nell'anno scolastico 2000-2001
  1.  La  valutazione  della  situazione  economica  equivalente  del
richiedente  e'  determinata  con  riferimento  al  nucleo  familiare
composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e
da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
  2.  La  situazione  economica  equivalente  del nucleo familiare si
ottiene sommando:
    a)  tutti  i  redditi  netti  dei  diversi  componenti  il nucleo
familiare  quali  risultanti  dalle  dichiarazioni  dei redditi o, in
mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi,
dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o
da enti previdenziali;
    b) il reddito delle attivita' finanziarie.
  3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:
    a) L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni
in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o
residenziale  nel  comune  di residenza; tale importo e' elevato a L.
3.500.000  qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri
immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri comuni; non
puo'  essere  detratta  alcuna  cifra  nel  caso  in cui il canone di
locazione  e'  corrisposto  a societa' le cui quote sono intestate in
tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
    b)  L. 1.000.000 per il secondo figlio, L. 1.500.000 per il terzo
figlio e L. 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove
i figli siano a carico del richiedente;
    c)  L.  2.000.000  per  ciascun  ulteriore  componente del nucleo
familiare,  esclusi  il  coniuge  ed  i  figli,  che sia a carico del
richiedente;  detta  cifra  e'  aumentata  a L. 3.000.000 nel caso si
tratti di invalido totale;
    d)  L.  2.000.000,  aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b),
per   ciascun   figlio   riconosciuto  con  handicap  grave  a  norma
dell'articolo  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
invalidita'  superiore  al  66 per cento. La stessa cifra si aggiunge
nel  caso  in  cui  uno  dei  genitori dell'alunno versi nella stessa
situazione di handicap o di invalidita'.
  4.  Il  richiedente attesta la situazione economica equivalente del
nucleo  familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4
gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'allegato B.
  5.  Il  richiedente  dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel
caso  di  corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma
2,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 109, in materia di
controllo della veridicita' delle informazioni fornite.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 3 della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro per l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate):
              "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (Omissis).
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di   gravita'.   Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'
          determinano  priorita' nei programmi e negli interventi dei
          servizi pubblici.".
              - La  legge  4 gennaio  1968,  n. 15, abrogata, recava:
          "Norme   sulla   documentazione   amministrativa   e  sulla
          legalizzazione e autenticazione di firme".
              - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  2,  del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 109, si veda nella note alle
          premesse.