Art. 5.
            Modalita' per la fruizione dei benefici e per
                  la indicazione del loro utilizzo
  1.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
definiscono,  nel  quadro  dei principi dettati dall'articolo 1 della
legge  10  marzo 2000, n. 62, gli interventi per l'assegnazione delle
borse di studio sulla base delle seguenti modalita' e finalita':
    a)  individuazione  delle  specifiche  condizioni  economiche per
l'assegnazione   prioritaria   delle   borse   di   studio  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3;
    b)   individuazione   delle  tipologie  di  spese  effettivamente
sostenute,  alla  cui  copertura  parziale o totale sono destinate le
borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza,
i trasporti, le mense e i sussidi scolastici;
    c)  determinazione  dell'importo  massimo  delle  borse di studio
erogabili,  eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di
scuola frequentata;
    d)  individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme di
cui all'articolo 4, comma 1, agli enti erogatori dei benefici.
  2.  Il  tetto  minimo  di  spesa  effettivamente  sostenuta ai fini
dell'ammissione  al beneficio di cui al presente decreto e' stabilito
in L. 100.000.
  3. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata
su  apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno
scolastico   2000-2001,   della   dichiarazione  sostitutiva  di  cui
all'articolo  2,  comma  4, nonche' di autocertificazione delle spese
effettivamente  sostenute,  e'  consegnata all'ente individuato dalle
suddette regioni.
  4.  Con  la richiesta di cui al comma 3, i soggetti in possesso dei
requisiti dichiarano altresi' se intendono avvalersi della detrazione
fiscale  di  cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000,
n.  62.  I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e
al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  con  le modalita' di cui al predetto articolo 1, comma 10,
della legge 10 marzo 2000 n. 62.
  5.  Ai  fini  dell'acquisizione  delle  richieste e dell'erogazione
delle  borse  di  studio  gli enti competenti possono avvalersi della
collaborazione delle scuole.
  6.  Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un
efficace  monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse
destinate  alla realizzazione degli interventi straordinari di cui al
presente decreto.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  il testo dell'art. 1, della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, si veda nella nota al titolo.