Art. 5. Modalita' per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono, nel quadro dei principi dettati dall'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per l'assegnazione delle borse di studio sulla base delle seguenti modalita' e finalita': a) individuazione delle specifiche condizioni economiche per l'assegnazione prioritaria delle borse di studio ai sensi dell'articolo 1, comma 3; b) individuazione delle tipologie di spese effettivamente sostenute, alla cui copertura parziale o totale sono destinate le borse di studio, ricomprendendo tra queste le spese per la frequenza, i trasporti, le mense e i sussidi scolastici; c) determinazione dell'importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola frequentata; d) individuazione dei criteri per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 4, comma 1, agli enti erogatori dei benefici. 2. Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al presente decreto e' stabilito in L. 100.000. 3. La richiesta per la concessione della borsa di studio, compilata su apposito modulo predisposto dalle regioni e corredata, per l'anno scolastico 2000-2001, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 4, nonche' di autocertificazione delle spese effettivamente sostenute, e' consegnata all'ente individuato dalle suddette regioni. 4. Con la richiesta di cui al comma 3, i soggetti in possesso dei requisiti dichiarano altresi' se intendono avvalersi della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62. I relativi dati sono comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le modalita' di cui al predetto articolo 1, comma 10, della legge 10 marzo 2000 n. 62. 5. Ai fini dell'acquisizione delle richieste e dell'erogazione delle borse di studio gli enti competenti possono avvalersi della collaborazione delle scuole. 6. Le regioni attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi straordinari di cui al presente decreto.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nella nota al titolo.