Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a norma dell'articolo 1, comma 16, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Per l'anno 2000, e' utilizzato lo stanziamento iscritto nell'unita' previsionale di base 7.1.3.6 - capitolo 4540 - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 febbraio 2001 Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 217
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 16, della legge 10 marzo 2000, n. 62, si veda nella nota al titolo.