Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
  1.  All'onere  derivante  dal  presente  decreto,  pari  a lire 250
miliardi  per  l'anno  2000  e  lire  300  miliardi annue a decorrere
dall'anno  2001, si provvede a norma dell'articolo 1, comma 16, della
legge  10  marzo  2000,  n.  62.  Per  l'anno  2000, e' utilizzato lo
stanziamento  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base 7.1.3.6 -
capitolo  4540  - dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 14 febbraio 2001
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica
                              istruzione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 217
 
          Nota all'art. 6:
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  16, della legge
          10 marzo 2000, n. 62, si veda nella nota al titolo.