Art. 10.

   1.  Al  comma  2,  lettera  e),  dell'articolo  380  del codice di
procedura penale, le parole da: "taluna" fino alla fine della lettera
sono  sostituite  dalle seguenti: "quella prevista dall'articolo 625,
primo  comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che,
in  quest'ultimo  caso,  ricorra  la  circostanza  attenuante  di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale".
   2.  Al  comma  2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale,
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
      "e-bis)  delitti  di  furto  previsti dall'articolo 624-bis del
codice  penale,  salvo  che  ricorra la circostanza attenuante di cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale".
   3.  L'articolo  4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e' sostituito
dal seguente:
   "Art.  4.  -  1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice
penale  e'  commesso  su  armi,  munizioni od esplosivi nelle armerie
ovvero  in  depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi,
si  procede  d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a
dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.
   2.   Se  concorre,  inoltre,  taluna  delle  circostanze  previste
dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del
codice  penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e
della multa da lire due milioni a lire sei milioni.
   3.  La  pena  di  cui  al  comma  2  si  applica ai delitti di cui
all'articolo  624-bis  del codice penale aggravati ai sensi del comma
1.
   4.  La  pena  prevista  al  comma  3 e' diminuita fino a due terzi
quando il fatto e' di lieve entita'".
 
          Note all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  380 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
              2. Anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma 1, gli
          ufflciali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto  di  chiunque  e' colto in flagranza di uno dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
                a) delitti   contro   la   personalita'  dello  Stato
          previsti  nel titolo I del libro II del codice penale per i
          quali  e'  stabilita la pena della reclusione non inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale;
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo  VI  del  libro  II del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
                d) delitto   di   riduzione  in  schiavitu'  previsto
          dall'art.  600,  delitto di prostituzione minorile previsto
          dall'art.  600-bis,  primo  comma,  delitto  di pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          e  delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
          della         prostituzione        minorile        previsto
          dall'ar. 600-quinquies del codice penale;
                e) delitto  di  furto,  quando ricorre la circostanza
          aggravante  prevista  dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977
          n. 533 o quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero
          2),  prima  ipotesi,  del  codice  penale,  salvo  che,  in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
                e-bis)   delitti   di  furto  previsti  dall'articolo
          624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
          attenuante  di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del
          codice penale;
                f) delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628  del
          codice  penale  e  di estorsione previsto dall'art. 629 del
          codice penale;
                g) delitti  di  illegale  fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  terzo  comma  della  legge
          18 aprile 1975, n. 110;
                h) delitti   concernenti   sostanze   stupefacenti  o
          psicotrope  puniti  a  norma  dell'art.  73 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 ottobre  1990,  n.  309, salvo che ricorra la circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
                i) delitti  commessi per finalita' di terrorismo o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                l)  delitti  di promozione, costituzione, direzione e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25 gennaio  1982,  n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti  o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
          legge   20 giugno   1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
                l-bis)    delitti   di   partecipazione   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale;
                m) delitti  di  promozione, direzione, costituzione e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,   commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma.
              3. Se  si  tratta  di  delitto  perseguibile a querela,
          l'arresto  in  flagranza  e'  eseguito  se la querela viene
          proposta,    anche   con   dichiarazione   resa   oralmente
          all'ufficiale  o all'agente di polizia giudiziaria presente
          nel  luogo.  Se  l'avente  diritto dichiara di rimettere la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
              - Per  il testo dell'art. 625 del codice civile si veda
          nelle note all'articolo.
              - Si riporta il testo dell'art. 62 del codice penale:
              "Art.  62  (Circostanze attestanti comuni). - Attenuano
          il  reato,  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
                1) l'avere  agito  per  motivi  di particolare valore
          morale o sociale;
                2) l'aver  reagito in stato di ira, determinato da un
          fatto ingiusto altrui;
                3) l'avere  agito  per  suggestione  di  una folla in
          tumulto,  quando  non si tratta di riunioni o assembramenti
          vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e'
          delinquente  o  contravventore  abituale o professionale, o
          delinquente per tendenza;
                4) l'avere,  nei  delitti contro il patrimonio, o che
          comunque  offendono  il  patrimonio, cagionato alla persona
          offesa   dal   reato  un  danno  patrimoniale  di  speciale
          tenuita',  ovvero,  nei  delitti  determinati  da motivi di
          lucro,  l'avere  agito  per  conseguire  o l'avere comunque
          conseguito  un  lucro  di  speciale  tenuita', quando anche
          l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';
                5)  l'essere concorso a determinare l'evento, insieme
          con  l'azione  o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
          della persona offesa;
                6) l'avere,  prima del giudizio, riparato interamente
          il  danno,  mediante il risarcimento di esso, e, quando sia
          possibile, mediante le restituzioni, o l'essersi, prima del
          giudizio  e  fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
          dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
          elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
          reato".
              -  Per l'art. 624 del codice penale, si veda nelle note
          all'art. 2.
              - Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale:
              "Art.  61  (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano
          il  reato,  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
          circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
                1) avere agito per motivi abbietti o futili;
                2)   l'aver   commesso  il  reato  per  eseguirne  od
          occultarne  un  altro, ovvero per conseguire o assicurare a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato;
                3)  l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
          previsione dell'evento;
                4)  l'avere  adoperato  sevizie,  o  l'aver agito con
          crudelta' verso le persone;
                5)  l'avere  profittato  di  circostanze di tempo, di
          luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata
          difesa;
                6)  l'avere il colpevole commesso il reato durante il
          tempo,   in   cui  si  e'  sottratto  volontariamente  alla
          esecuzione  di  un  mandato  o di un ordine di arresto o di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
                7)  l'avere,  nei  delitti contro il patrimonio o che
          comunque   offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei  delitti
          determinati  da  motivi  di  lucro,  cagionato alla persona
          offesa   dal  reato  un  danno  patrimoniale  di  rilevante
          gravita';
                8)  l'avere  aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso;
                9)  l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o
          con  violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
          o  a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
          di un culto;
                10)  l'avere  commesso  il  fatto  contro un pubblico
          ufficiale  o una persona incaricata di un pubblico servizio
          o  rivestita della qualita' di Ministro del culto cattolico
          o  di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
          diplomatico  o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a
          causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
                11)  l'avere commesso il fatto con abuso di autorita'
          o  di  relazioni  domestiche, ovvero con abuso di relazioni
          d'ufficio,  di  prestazione di opera, di coabitazione, o di
          ospitalita'".
              - Per il testo dell'art. 625 del codice penale, si veda
          nelle note all'art. 2.
              -  Per  il  testo dell'art. 624-bis del codice penale e
          veda l'art. 2 della legge qui pubblicata.