Art. 13. 1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".