Art. 13.

   1.  Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "3.  Sono  inappellabili  le  sentenze di condanna per le quali e'
stata   applicata   la  sola  pena  dell'ammenda  e  le  sentenze  di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni
punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".