Art. 14.

   1.  All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
   "1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle
esigenze  cautelari  e'  condotto  tenendo conto anche dell'esito del
procedimento,   delle   modalita'   del   fatto   e   degli  elementi
sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza,
risulta  taluna  delle  esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1,
lettere b) e c)";
      b)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "alla  sanzione che" sono
inserite le seguenti: "sia stata o";
      c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
   "2-ter.  Nei  casi  di  condanna  di  appello  le misure cautelari
personali   sono  sempre  disposte,  contestualmente  alla  sentenza,
quando,  all'esito  dell'esame  condotto  a  norma  del  comma 1-bis,
risultano  sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e
la  condanna  riguarda  uno  dei  delitti previsti dall'articolo 380,
comma  1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indole".
 
          Note all'art. 14:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  275 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  275  (Criteri  di scelta delle misure). - 1. Nel
          disporre  le misure, il giudice tiene conto della specifica
          idoneita'  di  ciascuna in relazione alla natura e al grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
              1-bis.  Contestualmente  ad  una  sentenza di condanna,
          l'esame  delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto
          anche  dell'esito  del  procedimento,  delle  modalita' del
          fatto  e  degli  elementi  sopravvenuti,  dai  quali  possa
          emergere  che,  a  seguito  della  sentenza, risulta taluna
          delle  esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lettere b)
          e c).
              2.  Ogni  misura  deve essere proporzionata all'entita'
          del  fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa
          essere irrogata.
              2-bis.   Non  puo'  essere  disposta  la  misura  della
          custodia  cautelare  se  il  giudice  ritiene  che  con  la
          sentenza  possa essere concessa la sospensione condizionale
          della pena.
              2-ter.  Nei  casi  di  condanna  di  appello  le misure
          cautelari  personali  sono sempre disposte, contestualmente
          alla  sentenza,  quando,  all'esito  dell'esame  condotto a
          norma   del  comma  1-bis,  risultano  sussistere  esigenze
          cautelari previste dall'art. 274 e la condanna riguarda uno
          dei  delitti  previsti  dall'art.  380,  comma  1, e questo
          risulta  commesso  da  soggetto  condannato nei cinque anni
          precedenti per delitti della stessa indole.
              3.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta   soltanto   quando   ogni  altra  misura  risulti
          inadeguata.  Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
          in  ordine  ai  delitti  di cui all'art. 416-bis del codice
          penale  o  ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni
          previste  dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso  articolo  e'  applicata  la  custodia  cautelare in
          carcere,  salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai quali
          risulti che non sussistono esigenze cautelari.
              4.  Non  puo'  essere disposta la custodia cautelare in
          carcere,   salvo   che  sussistano  esigenze  cautelari  di
          eccezionale  rilevanza, quando imputati siano donna incinta
          o  madre  di  prole  di  eta'  inferiore a tre anni con lei
          convivente,  ovvero  padre, qualora la madre sia deceduta o
          assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,
          ovvero  persona  che ha superato l'eta' di settanta anni [o
          che  si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non  consentire  adeguate  cure  in  caso  di detenzione in
          carcere].
              4-bis.  Non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la
          custodia  cautelare in carcere quando l'imputato e' persona
          affetta   da   AIDS   conclainata  o  da  grave  deficienza
          immunitaria  accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2,
          ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto
          della   quale   le   sue  condizioni  di  salute  risultano
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non  consentire  adeguate  cure  in  caso  di detenzione in
          carcere.
              4-ter.   Nell'ipotesi   di   cui  al  comma  4-bis,  se
          sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
          custodia   cautelare   presso  idonee  strutture  sanitarie
          penitenziarie  non  e'  possibile  senza pregiudizio per la
          salute  dell'imputato  o di quella degli altri detenuti, il
          giudice  dispone la misura degli arresti domiciliari presso
          un  luogo  di  cura  o  di  assistenza o di accoglienza. Se
          l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
          deficienza  immunitaria,  gli  arresti  domiciliari possono
          essere  disposti  presso  le  unita'  operative di malattie
          infettive  ospedaliere  ed  universitarie  o  altre  unita'
          operative   prevalentemente   impegnate   secondo  i  piani
          regionali  nell'assistenza  ai  casi di AIDS, ovvero presso
          una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1,
          comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
              4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
          cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
          sia  stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
          delitti  previsti  dall'art.  380,  relativamente  a  fatti
          commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
          dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
          l'imputato  venga condotto in un istituto dotato di reparto
          attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
              4-quinquies.  La custodia cautelare in carcere non puo'
          comunque  essere disposta o mantenuta quando la malattia si
          trova  in  una  fase cosi' avanzata da non rispondere piu',
          secondo    le   certificazioni   del   servizio   sanitario
          penitenziario  o esterno, ai trattamenti disponibili e alle
          terapie curative.
              5. (Omissis)".
              -  Per  il  testo dell'art. 274 del codice di procedura
          penale, vedi nelle note all'art. 12.
              -  Per  il  testo dell'art. 380 del codice di procedura
          penale, vedi nelle note all'art. 10.