Art. 20.

   1.  Al  personale  militare impiegato nell'ambito dei programmi di
cui  all'articolo  18,  e  con  riferimento  al  periodo di effettivo
impiego  nell'ambito  di tali programmi, e' attribuita una indennita'
onnicomprensiva  determinata con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri
dell'interno  e della difesa. Per tale personale militare la predetta
indennita',   aggiuntiva  al  trattamento  stipendiale  o  alla  paga
giornaliera,  non  puo'  superare il trattamento economico accessorio
previsto per il personale delle Forze di polizia.