Art. 5.

   1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
   "5-bis.   Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli  arresti
domiciliari  a  chi sia stato condannato per il reato di evasione nei
cinque  anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine
il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie".
 
          Nota all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  284 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   della  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.   284   (Arresti   domiciliari).   -  1.  Con  il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice  prescrive  all'imputato  di non allontanarsi dalla
          propria  abitazione  o  da  altro  luogo  di privata dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
              2.  Quando  e'  necessario,  il giudice impone limiti o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone  diverse  da  quelle che con lui coabitano o che lo
          assistono.
              3.  Se  l'imputato  non puo' altrimenti provvedere alle
          sue   indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in
          situazione   di   assoluta   indigenza,   il  giudice  puo'
          autorizzarlo  ad  assentarsi  nel  corso della giornata dal
          luogo  di  arresto per il tempo strettamente necessario per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa.
              4.  Il  pubblico  ministero  o  la polizia giudiziaria,
          anche  di  propria  iniziativa, possono controllare in ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato.
              5.  L'imputato agli arresti domiciliari si considera in
          stato di custodia cautelare.
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di  evasione  nei  cinque  anni  precedenti al fatto per il
          quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
          piu' rapide le relative notizie.".