Art. 7. 1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".