Art. 7.

   1.  Al  comma  1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale,
sono  aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione
della  notizia  di  reato,  continua  a svolgere attivita' di propria
iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
 
          Nota all'art. 7:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 327 del
          codice di procedura penale, come modificato della legge qui
          pubblicata:
              "Art.  327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1.
          Il   pubblico   ministero  dirige  le  indagini  e  dispone
          direttamente  della  polizia giudiziaria che, anche dopo la
          comunicazione  della  notizia di reato, continua a svolgere
          attivita'   di  propria  iniziativa  secondo  le  modalita'
          indicate nei successivi articoli".