Art. 10.
                  (Unioni nazionali dei produttori)

1.  Per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002 e' autorizzata la spesa di
lire  15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte
dalle  unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore
delle  produzioni  non  regolamentate  da  organizzazioni  comuni  di
mercato al fine di migliorare la qualita' della gestione dell'offerta
nonche' di rafforzare i rapporti di filiera.
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1  si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
 
          Nota all'art. 10:
              -  L'art.  4  della  legge 23 dicembre 1999, n. 499, e'
          riportato in nota all'art. 8.