Art. 10. (Unioni nazionali dei produttori) 1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualita' della gestione dell'offerta nonche' di rafforzare i rapporti di filiera. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Nota all'art. 10: - L'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' riportato in nota all'art. 8.