Art. 11.
                (Modifica all'articolo 7 della legge
                      10 febbraio 1992, n. 164)

Il  primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio
1992,  n.  164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno
1998,   n.   193,   e'   sostituito   dai  seguenti:  "E'  consentito
successivamente  per  i  mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal
livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a
DOC  a  IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra
DOCG,  sia  da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche'
le  denominazioni  di  origine  e  le indicazioni geografiche, per le
quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima
area  viticola  ed  il  prodotto  abbia i requisiti prescritti per la
denominazione  prescelta  e  quest'ultima  sia  territorialmente piu'
estesa rispetto a quella di provenienza".
 
          Nota all'art. 11:
              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  7  della  legge
          10 febbraio   1992,   n.   164   (Nuove   disciplina  delle
          denominazioni   d'origine   dei   vini),   come  sostituito
          dall'art.  1  della legge 16 giugno 1998, n. 193, a seguito
          delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "5. E'  consentito  successivamente per i mosti e per i
          vini  ottenuti  il passaggio dal livello di classificazione
          piu'  elevato  a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E'
          inoltre  consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG,
          sia  da  DOC  ad  altra  DOC,  sia da una IGT ad altra IGT,
          purche'  le  denominazioni  di  origine  e  le  indicazioni
          geografiche,   per   le  quali  si  effettua  il  passaggio
          orizzontale,  si trovino nella medesima area viticola ed il
          prodotto  abbia i requisiti prescritti per la denominazione
          prescelta  e  quest'ultima sia territorialmente piu' estesa
          rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo'
          essere  effettuata a cura del detentore, nel rispetto della
          regolamentazione  dell'Unione europea, e deve, per ciascuna
          partita,  essere  comunicata  all'ufficio  dell'Ispettorato
          repressione  frodi  competente per territorio e alla camera
          di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura
          competente  prima  della  relativa annotazione obbligatoria
          nei registri.".