Art. 12.
               (Interventi per i giovani agricoltori)

All'articolo   13,  comma  1,  alinea,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1998,  n.  173, dopo le parole: "comprese le
cooperative,"  sono  inserite  le  seguenti: "le forme associative di
giovani agricoltori,".
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo   30 aprile  1998,  n.  173  ("Disposizioni  in
          materia  di  contenimento  dei costi di produzione e per il
          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma
          dell'art.  55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449"),  a seguito delle modifiche apportate dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 13 (Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo
          delle  imprese  di trasformazione e commercializzazione). -
          1.  Nel rispetto della decisione n. 94/173 CE, e' istituito
          un  regime  di aiuti a favore delle imprese che operano nel
          settore  agroalimentare,  comprese le cooperative, le forme
          associative  di  giovani agricoltori, le organizzazioni dei
          produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare.
          Tale  regime e' definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto
          stabilito  dall'art.  48  dello  stesso decreto, nei limiti
          delle  autorizzazioni  di spesa all'uopo recate da appositi
          provvedimenti  legislativi,  entro sei mesi dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto, attraverso un programma dal
          Ministro  per  le  politiche  agricole, sentito il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  di
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.  Tale  programma  e'  diretto a favorire i settori
          prioritari   e  ad  assicurare  partecipazione  adeguata  e
          duratura  dei  produttori  agricoli  ai  vantaggi economici
          dell'iniziativa, cosi' come previsto dall'art. 12, comma 1,
          del  regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti
          di  filiera  e  accordi interprofessionali, dando priorita'
          agli  investimenti  richiesti da soggetti che hanno avviato
          iniziative  di ristrutturazione societaria, organizzativa e
          logistica    anche   tramite   processi   di   dismissioni,
          concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale
          programma e' finalizzato:
                a) all'innovazione   tecnologica,   al  potenziamento
          strutturale   e   al   miglioramento   delle  attivita'  di
          trasformazione   e   di  commercializzazione  dei  prodotti
          agricoli,  anche  attraverso l'acquisizione di impianti. di
          know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
                b) all'adeguamento   degli  impianti  alle  normative
          sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
                c) alla      valorizzazione      delle     produzioni
          agroalimentari,  in  particolare  tipiche  e  di  qualita',
          soprattutto  per  lo  sviluppo  di  iniziative  in  zone ad
          insufficiente   valorizzazione  economica  dei  produttori,
          favorendo  il  credito  all'esportazione  di  intesa con il
          Ministero per il commercio estero;
                d) al   rafforzamento   strutturale   delle   imprese
          cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
                e) alla  realizzazione,  da  parte di cooperative, di
          soggetti  consortili  e  associativi, di progetti specifici
          che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di
          assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche
          in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30
          del   Trattato,  e  di  processi  di  certificazione  della
          qualita'.  Per  tale  finalita'  gli  aiuti potranno essere
          concessi   relativamente   alle  spese  di  costituzione  e
          funzionamento  amministrativo,  comprese  le  spese  per il
          personale   assunto,   nella   misura  del  50  per  cento,
          limitatamente al periodo di avvio non superiore comunque ai
          5 anni;
                f) alla  realizzazione  di  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo,  relativa  ai prodotti di cui all'allegato II del
          Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni
          nazionali,  svolta  da imprese agroalimentari. L'intensita'
          dell'aiuto  potra'  essere  fino  al  100  per cento lordo,
          conformemente    a   quanto   previsto   dalla   disciplina
          comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo:
                g) all'introduzione  della  contabilita'  aziendale e
          all'avviamento dei servizi di sostituzione".