Art. 13. (Registro dei prodotti fitosanitari) All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001".
Nota all'art. 13: - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.".