Art. 13.
                (Registro dei prodotti fitosanitari)

All'articolo  4,  comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649,
le  parole: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000" sono sostituite
dalle seguenti: "dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001".
 
          Nota all'art. 13:
              - Il   testo  del  comma  5  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo   23 ottobre  1996,  n.  542  (Differimento  di
          termini  previsti da disposizioni legislative in materia di
          interventi  in  campo economico e sociale), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996,  n. 649, a
          seguito   delle   modifiche   apportate   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "5.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 4  e  5  del  decreto  del  Ministro della sanita'
          25 gennaio   1991,   n.  217,  e,  conseguentemente,  delle
          sanzioni   di   cui  all'art.  21,  comma  4,  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236,
          decorre,   rispettivamente,   dal   30 giugno  2001  e  dal
          30 aprile  2001, tranne che per le zone territoriali di cui
          all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n.
          217,  come  sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo
          Ministro 2 luglio 1992, n. 436.".