Art. 14. (Proroga di termine) Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 14: - Si riporta il comma 6, primo periodo, dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole): "6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.".