Art. 14.
                        (Proroga di termine)

Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  6, primo periodo, del
decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' riaperto e fissato in
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Nota all'art. 14:
              - Si  riporta  il  comma 6, primo periodo, dell'art. 23
          del    decreto   legislativo   11 maggio   1999,   n.   152
          (Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
          recepimento  della  direttiva  n. 91/271/CEE concernente il
          trattamento  delle acque reflue urbane e della direttiva n.
          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque
          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da
          fonti agricole):
              "6.  Fatta salva la normativa transitoria di attuazione
          dell'art.  1  della  legge  5 gennaio  1994,  n. 36, per le
          derivazioni  o  utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o
          in  parte  abusivamente  in  atto  alla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'art. 17
          del   regio   decreto   11 dicembre  1933,  n.  1775,  come
          modificato  dal  presente articolo, e' ridotta ad un quinto
          qualora  sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. La
          concessione  in  sanatoria e' rilasciata nel rispetto della
          legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite.
          In  pendenza  del procedimento istruttorio della domanda di
          concessione  in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire,
          fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso
          effettuato   e   il  potere  dell'autorita'  concedente  di
          sospendere  in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in
          contrasto  con i diritti di terzi o con il raggiungimento o
          il mantenimento degli obiettivi di qualita'.".