Art. 15. (Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499) 1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dei commi 2 e 7 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il cui titolo e' riportato in nota all'art. 4: "Art. 2 (Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione). - 1. (Omissis). 2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalita' di cui all'art. 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 3.-6. (Omissis). 7. Il documento programmatico agroalimentare e' costituito: a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonche' di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati "programmi agricoli regionali ; b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facolta' universitarie ad indirizzo agricoloforestale e agroindustriale delle universita' degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialita' giovanile; c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata; d) dalle attivita' realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore; f) dai programmi di interventi predisposti dalla societa' Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".