Art. 15.
       (Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2,
           comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

1.  Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23
dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno
2000  e  di  lire  100  miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e
2002,  destinate  al  cofinanziamento  delle  azioni  e dei programmi
previsti  dall'articolo  2,  comma 7, della medesima legge n. 499 del
1999.
2.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato  in  lire  89  miliardi  per  l'anno  2000  e in lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno
2000,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  e,  per  gli  anni  2001  e  2002,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
          Nota all'art. 15:
              - Si  trascrive  il  testo  dei commi 2 e 7 dell'art. 2
          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  499, il cui titolo e'
          riportato in nota all'art. 4:
              "Art.   2   (Dotazioni   finanziarie   e  procedure  di
          programmazione). - 1. (Omissis).
              2.  I fondi specificamente recati dalla presente legge,
          per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  per  il  periodo
          1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999,
          a  lire  99,1  miliardi  per  l'anno  2000  e  a lire 101,1
          miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
              3.-6. (Omissis).
              7.   Il   documento   programmatico  agroalimentare  e'
          costituito:
                a) dai     programmi     agricoli,    agroalimentari,
          agroindustriali  e  forestali,  nonche'  di sviluppo rurale
          predisposti  da  ogni singola regione e provincia autonoma,
          di seguito denominati "programmi agricoli regionali ;
                b) dai  programmi  di formazione professionale, volti
          ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario,
          realizzati  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di
          intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale
          e  facolta'  universitarie ad indirizzo agricoloforestale e
          agroindustriale  delle  universita'  degli  studi,  e dagli
          interventi a favore della imprenditorialita' giovanile;
                c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni
          riguardanti   l'insieme  delle  regioni  e  delle  province
          autonome, da realizzare in forma cofinanziata;
                d) dalle  attivita'  realizzate  dal  Ministero delle
          politiche   agricole  e  forestali  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
                e) dagli   interventi  pubblici  e  dalle  azioni  di
          sostegno  previsti  dal decreto legislativo 30 aprile 1998,
          n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;
                f) dai  programmi  di  interventi  predisposti  dalla
          societa'  Sviluppo  Italia  e da altre strutture operanti a
          livello  nazionale  nel  settore  agricolo, agroalimentare,
          agroindustriale e forestale".