Art. 17.
              (Coordinamento delle attivita' in materia
             di prodotti agricoli tipici e di qualita')

Per  il  coordinamento  delle  funzioni di valorizzazione, sostegno e
promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualita', nonche' per la
gestione  degli  stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle
politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal
comma  4-bis  dell'articolo  59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
introdotto  dall'articolo  123  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per  il  cui  funzionamento  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.800
milioni  annue  a  valere  sui  fondi  di cui al comma 2 del medesimo
articolo 59.
 
          Nota all'art. 17:
              - Si  trascrive  il testo dei commi 2 e 4-bis dell'art.
          59  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, il cui titolo e'
          riportato in nota al precedente art. 5 introdotto dall'art.
          123 della citata legge n. 388/2000:
              "2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma
          1  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato, per
          essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica  ad  apposita
          unita'  previsionale  di base del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali,  denominata  "Fondo per lo sviluppo
          dell'agricoltura  biologica  e  di qualita' , ai fini della
          successiva  ripartizione  da  effettuare  con  decreto  del
          Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
          il   finanziamento   di  programmi  nazionali  e  regionali
          finalizzati:
                a) al  potenziamento  delle  attivita'  di  ricerca e
          sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale
          e  della produzione di alimenti con funzione di prevenzione
          delle malattie piu' diffuse;
                b) alla  realizzazione  di  campagne  di promozione e
          informazione   dei  consumatori  a  supporto  dei  prodotti
          rientranti  nell'agricoltura  biologica, di quelli tipici e
          tradizionali  nonche'  di quelli a denominazione di origine
          protetta  di  cui  ai  regolamenti  (CEE)  n.  2081/92 e n.
          2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
                c) alla   elaborazione,   alla   revisione   e   alla
          divulgazione dei codici di buona pratica agricola.".
              "4-bis.  Presso il Ministero delle politiche agricole e
          forestali  e' istituito un comitato per la valorizzazione e
          la  tutela  del  patrimonio  alimentare  italiano,  con  il
          compito   di  censire  le  lavorazioni  alimentari  tipiche
          italiane,  nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne
          la  conoscenza  in  Italia  e nel mondo. Del comitato fanno
          parte  esperti  di  settore, rappresentanti delle categorie
          produttive,   delle   regioni   e   delle   amministrazioni
          interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e  forestali sono dettate le regole relative alla
          composizione  ed  al funzionamento del Comitato, che svolge
          anche  le  funzioni  e  le attivita' del comitato di cui ai
          commi  3,  4  e  5  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.".