Art. 18. (Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455) 1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Tariffe). - 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varieta' vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali".