Art. 18.
         (Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo
                      3 novembre 1998, n. 455)

1.  L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Tariffe). - 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici
previsti  dall'articolo  18,  sono  dovuti  i compensi previsti dalle
tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali  in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio.
Detti  compensi  sono  versati  dai  costitutori  di  nuove  varieta'
vegetali  in  appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni
ove  hanno  sede  legale gli enti ed organismi di coordinamento delle
prove varietali".