Art. 19.
          (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
                       10 agosto 2000, n. 260)

1.  All'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000,
n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  alla  lettera  a),  le  parole:  "da  lire  cinque  milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da lire 2,5 milioni";
b)  alla  lettera  b),  le  parole;  "da  lire  dieci  milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "da lire 5 milioni".
 
          Nota all art. 19:
              - Il   testo  del  comma  3  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo    10 agosto   2000,   n.   260   (Disposizioni
          sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1493/99,  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato
          vitivinicolo,  a  norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre
          1999,  n.  526),  a seguito delle modifiche apportate dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente
          al  1o settembre  1998,  nei  confronti  dei  soggetti  che
          abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che
          abbiano    ottenuto,    entro   il   31 luglio   2002,   la
          regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera
          a),   del   regolamento   (CE)   n.  1493/99  e  successive
          modificazioni  e  disposizioni  applicative,  si applica la
          sanzione      amministrativa     pecuniaria     di     lire
          settecentocinquantamila  per  ogni  ettaro,  o  frazione di
          ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente
          impiantati   anteriormente   al   1o settembre   1998,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   abbiano   presentato  la
          dichiarazione  di  cui  al  comma 1 e che abbiano ottenuto,
          entro  il  31 luglio  2002,  la  regolarizzazione  prevista
          dall'art.   2,   paragrafo  3,  lettera  c),  del  medesimo
          regolamento  (CE)  n.  1493/99,  si  applicano  le sanzioni
          amministrative pecuniarie seguenti:
                a) da  lire  2,5  milioni  a  lire dodici milioni per
          ettaro,  se  l'impianto  e'  stato  realizzato  in  terreni
          ubicati  al  di  fuori di zone previste e delimitate per la
          produzione   di   vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni
          delimitate,  in  base  a  criteri fissati con provvedimento
          della  giunta  regionale  competente  per territorio tenuto
          conto della realta' locale;
                b) da  lire  5 milioni a lire venticinque milioni per
          ettaro,  se  l'impianto  e' stato realizzato all'interno di
          zone  previste  e  delimitate  per la produzione di vini di
          qualita'  prodotti in regioni delimitate, in base a criteri
          fissati con provvedimento della giunta regionale competente
          per territorio, tenuto conto della realta' locale.".