Art. 20.
    (Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)

All'ultimo  comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171,
introdotto  dall'articolo  1-bis  del decreto-legge 29 marzo 1995, n.
96,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 maggio 1995, n.
206,  le  parole:  "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2001".
 
          Nota all'art. 20:
              - Il  testo  dell'ultimo  comma dell'art. 3 della legge
          16 aprile  1973,  n. 171 (Interventi per la salvaguardia di
          Venezia),  introdotto  dall'art.  1-bis  del  decreto-legge
          29 marzo  1995,  n. 96, convertito, con modificazioni dalla
          legge  31 maggio  1995,  n.  206, a seguito delle modifiche
          apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "E' consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo
          delle  acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale
          delle  frazioni  di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e
          di Sant'Erasmo.".