Art. 20. (Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171) All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Nota all'art. 20: - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), introdotto dall'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "E' consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.".