Art. 22.
                    (Lotta agli incendi boschivi)

Per   le   esigenze   del   Corpo   forestale  dello  Stato  connesse
all'attivita'  antincendi boschivi e' autorizzata la spesa di lire 15
miliardi  per  l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi
per   l'anno   2003.   Al   relativo   onere   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.