Art. 23.
                   (Ospitalita' rurale familiare)

1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo
rurale  e alla valorizzazione della multifunzionalita' della aziende,
possono  disciplinare  l'attivita' relativa al servizio di alloggio e
di  prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attivita'
abbiano  carattere professionale e continuativo e siano esercitate da
imprenditori agricoli, rientrano tra le attivita' agrituristiche.
2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano,
con  propria  legge,  le  caratteristiche  degli immobili che possono
essere  utilizzati  per  l'attivita'  di  cui  al comma 1, nonche' le
caratteristiche  di professionalita' e di continuita' dell'attivita'.
Ogni   persona   fisica   non   puo'   essere  titolare  di  piu'  di
un'autorizzazione all'esercizio di tale attivita'.
3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di
aziende  agricole  della  zona nei pasti somministrati nell'ambito di
un'attivita'  agrituristica  si  applica  anche  per  le attivita' di
ospitalita' rurale.