Art. 25. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano) Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonche' quelle delegate da leggi dello Stato.