Art. 25.
            (Competenze delle regioni a statuto speciale
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di
cui  alla  presente  legge,  alle  regioni  a statuto speciale e alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dagli statuti e dalle
relative  norme di attuazione, nonche' quelle delegate da leggi dello
Stato.