Art. 26.
            (Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione della presente
legge.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 27 marzo 2001

                               CIAMPI

                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Pecoraro  Scanio,  Ministro  per le
                                     politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino