Art. 3.
                               (Mutui)

Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173,  come  sostituito  dall'articolo  128,  comma  1, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  dopo  il  primo  periodo,  sono inseriti i
seguenti:  "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere
mutui  per  i  quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento,
beneficiano  delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non
maturati  solo  nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a
seguito  della  ricontrattazione  di questi. Gli istituti di credito,
nei  contratti  relativi  a  mutui  assistiti, non possono richiedere
garanzie  cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito,
specie  se  emessi  dallo  stesso  istituto, in aggiunta alle normali
modalita'  di  garanzia  dei  mutui  o  prestiti,  in  particolare se
contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali".
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   testo  del  comma  3  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1998, n. 173, come sostituito dalla
          legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,
          commi  14  e  15,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a
          seguito   delle   modifiche   apportate   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "3.   I  mutui  di  miglioramento  agrario  e  fondiari
          stipulati  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo a favore di imprese agricole singole o
          associate,   cooperative,   consorzi   ed  associazioni  di
          produttori  costituite nelle forme giuridiche societarie, e
          per   i   quali  siano  trascorsi  almeno  cinque  anni  di
          ammortamento,   continuano  a  beneficiare  delle  rate  di
          concorso  sul pagamento degli interessi non maturati, anche
          in   caso   di  estinzione  anticipata  dell'operazione.  I
          soggetti  di  cui  al  primo periodo, che abbiano in essere
          mutui  per  i  quali  non  siano  trascorsi  cinque anni di
          ammortamento,   beneficiano  delle  rate  di  concorso  nel
          pagamento  degli  interessi  non  maturati  solo nei limiti
          delle  risorse  che  si rendano disponibili a seguito della
          ricontrattazione  di  questi.  Gli istituti di credito, nei
          contratti   relativi   a   mutui   assistiti,  non  possono
          richiedere  garanzie  cosiddette "collaterali", in denaro o
          in  titoli  di  credito,  specie  se  concessi dallo stesso
          istituto,  in  aggiunta  alle normali modalita' di garanzia
          dei   mutui   o   prestiti,  in  particolare  se  contratti
          nell'ambito  di  attivita'  agricole  e imprenditoriali. E'
          facolta'  del  mutuatario  richiedere la rinegoziazione dei
          mutui  senza  effetti  novativi,  con  il  beneficio  della
          attuazione  della  rate  di concorso non ancora scadute. Il
          contributo   in   conto  interessi  gia'  accreditato  agli
          istituti  mutuanti  in  forma  attualizzata  ai  sensi  del
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          29 novembre  1985,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          284  del  3 dicembre  1985,  sara' comunque riconosciuto al
          mutuatario  nella  misura  residuata  a  suo credito. Per i
          suddetti    contratti,   il   periodo   vincolativo   della
          destinazione   d'uso   dei   beni   immobili   oggetto  del
          finanziamento  e'  stabilito  in  cinque  anni.  Il  valore
          massimo  del  tasso  da  prendere  in considerazione, nella
          procedura  di  attualizzazione  o  di  ricontrattazione, e'
          quello  di  riferimento,  vigente per le operazioni a lungo
          termine  al  momento  dell'estinzione  anticipata  o  della
          ricontrattazione del mutuo.".