Art. 3. (Mutui) Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali".
Nota all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se concessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali. E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con il beneficio della attuazione della rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.".