Art. 4.
           (Codex Alimentarius e contributo straordinario
              all'Istituto nazionale della nutrizione)

1.  Per  assicurare  lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale
italiano  per  il  Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro
per  l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli
obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la
spesa di lire 250 milioni annue.
2.  Al  fine  di  incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della
qualita'  nutrizionale  degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle
risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire
2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.
3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire  2  miliardi  e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni
per  l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura
          e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  130  del  26 maggio  1967,  e'  il seguente:
          "Istituzione  del  Comitato nazionale italiano per il Codex
          Alimentarius".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          23 dicembre   1999,   n.   499   (Razionalizzazione   degli
          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,
          agroindustriale e forestale):
              "Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza
          del  Ministero  delle politiche agricole e forestali). - 1.
          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di
          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e
          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto
          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione
          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e
          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle
          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e
          da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
          delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
          delle  suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'
          di cui al presente articolo.".