Art. 5.
   (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro,
           del bilancio e della programmazione economica.
     Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)

  1.  Il  termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma
1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile  1995,  n.  104,  relativo  al  trasferimento alle regioni dei
contratti  in  essere delle societa' di forestazione gia' controllate
dalla  societa'  Finanziaria  agricola  meridionale  (FINAM)  spa  in
liquidazione,  e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
  2.  Qualora  le  regioni territorialmente competenti non subentrino
nei  rapporti  contrattuali  di  cui  al  comma  1  entro  il termine
perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa'
di  forestazione,  nominati  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 4
dicembre  1956,  n.  1404, e successive modificazioni, procedono agli
atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti
capo  alle  societa',  anche  mediante  cessione a terzi dei rapporti
contrattuali.
  3.  Per  gli  oneri  conseguenti  agli  interventi  da  attuare con
l'accordo  di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei
settori  della  manutenzione  del  territorio,  della  forestazione e
difesa  del  suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale
di  programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre
1999,  previa  approvazione  del  Comitato  interministeriale  per la
programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999,
e'  autorizzata,  in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico
del  bilancio  della  regione  Calabria,  e alle risorse trasferite a
carico  del  bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire
per l'anno 2001.
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come  da  ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
  5.  L'Istituto  di  sperimentazione  per la pioppicoltura di Casale
Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e
aziende  sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di
San  Giovanni  Arcimusa,  gia' concessi in comodato nell'ambito della
liquidazione  dell'Ente  nazionale  per la cellulosa e per la carta e
della  Societa'  agricola e forestale per le piante da cellulosa e da
carte  -  SAF  spa  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali,  sono  devoluti  a  titolo  gratuito  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  per  essere utilizzati nell'ambito
della  riforma  degli  istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Fino  all'attuazione  di  tale  riforma  al  personale  addetto  alle
strutture  devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali
si   applicano   le   disposizioni  dell'articolo  2,  comma  4,  del
decreto-legge  21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  1995,  n.  337.  Qualora  le regioni nel cui
territorio  sono  situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni
patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per
la  cellulosa  e  per  la  carta sono devoluti a titolo gratuito alle
regioni  medesime  per  essere  destinati  ad  attivita' di ricerca e
sperimentazione    agraria   ed   all'adempimento   dei   loro   fini
istituzionali  in  materia  di  forestazione,  agricoltura  e  tutela
ambientale.
  6.  Il  termine  di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi.
  7.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  relativi  al progetto
speciale  promozionale  per  le  aree  interne del Mezzogiorno per la
valorizzazione   dei   prodotti   agricoli   tipici,   approvato  con
deliberazione  del  CIPE  n.  132  del  6 agosto 1999, pubblicata nel
supplemento  ordinario  n.  189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
ottobre  1999,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  80 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
  8.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  relativi  al progetto
speciale  per  gli interventi di forestazione produttiva e protettiva
nelle  aree  a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la
citata   deliberazione  del  CIPE  n.  132  del  6  agosto  1999,  e'
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
  9.  Agli  oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi
per  ciascuno  degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.
 
          Note all'art. 5:
              -  Si  riporta  il  titolo  e  l'art.  21, comma 1, del
          decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla
          legge 7 aprile 1995, n. 104:
              "Disposizioni  urgenti  per  accelerare  la concessione
          delle  agevolazioni  alle attivita' gestite dalla soppressa
          Agenzia  per  la promozione dello sviluppo dei Mezzogiorno,
          per  la  sistemazione  del  relativo personale, nonche' per
          l'avvio  dell'intervento  ordinario nelle aree depresse del
          territorio nazionale".
              "Art.  21  (Attivita'  delle  societa'  di forestazione
          controllate  dal  Ministero  del  tesoro). - 1.  Nei limiti
          delle  risorse  disponibili  ed in attesa del trasferimento
          alle  regioni,  che  dovra'  avvenire  entro il 31 dicembre
          1994,  dei  contratti  in  essere  alla  data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, le societa' di forestazione,
          gia'   controllate   dalla  societa'  Finanziaria  agricola
          meridionale  (FINAM)  S.p.a.  in liquidazione, adempiono ai
          compiti  di  prevenzione degli incendi, di manutenzione, di
          custodia  e  di  sorveglianza  strettamente  necessari  per
          assicurare  l'incolumita'  delle persone e la conservazione
          del patrimonio boschivo e forestale.".
              - Si   trascrive  il  testo  dall'art.  6  della  legge
          4 dicembre   1956,   n.   1404  (Soppressione  e  messa  in
          liquidazione  di  enti  di diritto pubblico e di altri enti
          sotto  qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a vigilanza
          dello Stato e comunque interessanti la finanza statale):
              "Art.  6. - Nelle  societa' controllate dallo Stato, il
          Ministro  per  il  tesoro  puo'  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se'
          e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui
          all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come
          azionista  per  richiedere  la  convocazione  di  assemblee
          straordinarie,  nonche'  per  votare  lo  scioglimento o la
          messa  in  liquidazione anche anticipata delle societa', la
          nomina,  la  revoca  o  la  sostituzione  dei liquidatori e
          l'azione   di   responsabilita'   contro  amministratori  e
          liquidatori.".
              - Si trascrive il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236 (Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione):
              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".
              - Si  trascrive  la  tabella D, della legge 23 dicembre
          2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge finanziaria
          2001):
              "Decreto-legge   n.   148  del  1993,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  236  del 1993: Interventi
          urgenti a sostegno dell'occupazione:
              Articoli  3,  comma  9,  e  8,  comma 4-bis: Contributo
          speciale  alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 -
          Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):
                  167.000       51.000       190.000"
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 2 del
          decreto-legge  21 giugno  1995,  n.  240,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   1995,   n.  337
          (Disposizioni   urgenti   per  accelerare  la  liquidazione
          dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta):
              "4. Nell'attesa  del  perfezionamento del trasferimento
          previsto  dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto
          1994,  n.  513,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 ottobre   1994.   n.   595,   sulla   base   di   intese
          immediatamente  operative  stipulate con le amministrazioni
          dello  Stato  interessate,  il personale iscritto nel ruolo
          unico,   il   cui  onere  resta  a  carico  della  gestione
          liquidatoria   unificata,   e'  utilizzato  temporaneamente
          presso le medesime amministrazioni dello Stato.".
              -  Si  trascrive  il  comma 26 dell'art. 45 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo):
              "26.  Il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  3, del
          decreto-legge  21  giugno  1995,  n.  240,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1995,  n. 337, come
          modificato   dall'art.   6,   comma  2,  del  decreto-legge
          17 giugno 1996 n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8 agosto  l996,  n.  421,  puo' essere prorogato con
          cadenza   trimestrale,   per  un  periodo  complessivo  non
          superiore  ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
          riferisce trimestralmente al Parlamento.".
              - La  legge  1o marzo  1986,  n.  64, reca: "Disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".