Art. 5. (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria) 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle societa' di forestazione gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa' di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle societa', anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali. 3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia' concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attivita' di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale. 6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi. 7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.
Note all'art. 5: - Si riporta il titolo e l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo dei Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale". "Art. 21 (Attivita' delle societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro). - 1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumita' delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.". - Si trascrive il testo dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale): "Art. 6. - Nelle societa' controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.". - Si trascrive il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.". - Si trascrive la tabella D, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001): "Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640): 167.000 51.000 190.000" - Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta): "4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994. n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, e' utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.". - Si trascrive il comma 26 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "26. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996 n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto l996, n. 421, puo' essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento.". - La legge 1o marzo 1986, n. 64, reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".