Art. 7.
          (Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401,
                     ad altri prodotti agricoli)

1.  Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine
a  lunga  stagionatura  puo'  essere  costituito  dai  produttori che
adempiono  alle  condizioni  previste per la immissione in consumo di
tali prodotti, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786
del  codice  civile,  nella  forma  e con le modalita' previste dalla
legge 24 luglio 1985, n. 401.
2.  Il  contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche'
le  disposizioni  concernenti  i  registri  e  la  loro  tenuta, sono
stabiliti  con  decreto  dei Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  e delle politiche agricole e forestali, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.  Fermo  quanto  previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il
pegno   costituito  ai  sensi  del  comma  1  e'  disciplinato  dalle
disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.
 
          Note all'art. 7:
              -  Il  titolo della legge 24 luglio 1985, n. 401, e' il
          seguente: "Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti
          a denominazione di origine tutelata".
              - L'art. 2786 del codice civile recita:
              "Art.  2786  (Costituzione).  - Il pegno si costituisce
          con la consegna al creditore della cosa o del documento che
          conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o
          il  documento  possono  essere  anche consegnati a un terzo
          designato dalle parti o possono essere posti in custodia di
          entrambe,   in   modo   che   il   costituente   sia  nella
          impossibilita'   di  disporne  senza  la  cooperazione  del
          creditore.".
              -  La legge 10 aprile 1954, n. 125, reca: "Tutela delle
          denominazioni di origine e tipiche dei formaggi".
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          3 agosto 1955, n. 667, e' il seguente: "Norme regolamentari
          per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125".