Art. 7. (Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli) 1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura puo' essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalita' previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401. 2. Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 e' disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.
Note all'art. 7: - Il titolo della legge 24 luglio 1985, n. 401, e' il seguente: "Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata". - L'art. 2786 del codice civile recita: "Art. 2786 (Costituzione). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.". - La legge 10 aprile 1954, n. 125, reca: "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, e' il seguente: "Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125".