Art. 8.
       (Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio)

1.  Al  fine  di  tutelare  la  fauna  selvatica  e  di  prevenire  e
contrastare  le  violazioni  di  carattere  penale  riconducibili  al
fenomeno  del  bracconaggio  di  cui  all'articolo  30 della legge 11
febbraio  1992,  n.  157,  nonche'  ai fini di un rafforzamento delle
condizioni  di  sicurezza  nelle  aree  rurali  e  montane,  il Corpo
forestale  dello  Stato predispone il potenziamento dell'attivita' di
vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma
2, della citata legge n. 157 del 1992.
2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  ivi  compresi le indennita', i
rimborsi  per  le  spese  di  trasporto  sostenute per le missioni, i
compensi  per  il  lavoro straordinario, nonche' le attrezzature, gli
automezzi  e  gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attivita'
antibracconaggio,  e'  autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per
ciascuno  degli  anni  2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello
Stato.   Al   relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499.
 
          Note all'art. 8:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  30  della legge
          11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
          fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
              "Art.  30  (Sanzioni  penali).  -  1. Per le violazioni
          delle  disposizioni,  della  presente  legge  e delle leggi
          regionali si applicano le seguenti sanzioni:
                a) l'arresto  da  tre  mesi ad un anno o l'ammenda da
          L. 1.800.000  a  L. 5.000.000 per chi esercita la caccia in
          periodo  di  divieto generale, intercorrente tra la data di
          chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;
                b)  l'arresto  da  due  a otto mesi o l'ammenda da L.
          1.500.000 a L. 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene
          mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;
                c) l'arresto  da  tre  mesi ad un anno e l'ammenda da
          L. 2.000.000  a  L.  12.000.000  per chi abbatte, cattura o
          detiene  esemplari  di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo,
          muflone sardo;
                d)  l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda da L.
          900.000  a  L. 3.000.000  per  chi  esercita  la caccia nei
          parchi  nazionali,  nei  parchi  naturali  regionali, nelle
          riserve  naturali,  nelle oasi di protezione, nelle zone di
          ripopolamento  e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei
          terreni adibiti ad attivita' sportive;
                e)  l'arresto  fino  ad  un  anno  o  l'ammenda da L.
          1.500.000 a L. 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
                f)  l'arresto  fino  a tre mesi o l'ammenda fino a L.
          1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio
          venatorio;
                g) l'ammenda  fino  a  L.  6.000.000 per chi abbatte,
          cattura  o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna
          stanziale  alpina,  non contemplati nella lettera b), della
          quale sia vietato l'abbattimento;
                h) l'ammenda  fino  a  L.  3.000.000 per chi abbatte,
          cattura  o  detiene  specie  di mammiferi o uccelli nei cui
          confronti  la  caccia  non  e'  consentita o fringillidi in
          numero  superiore a cinque o per chi esercita la caccia con
          mezzi  vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la
          caccia  con  l'ausilio  di richiami vietati di cui all'art.
          21,  comma  1,  lettera  r). Nel caso di tale infrazione si
          applica altresi' la misura della confisca dei richiami;
                i) l'arresto  fino  a  tre mesi o l'ammenda fino a L.
          4.000.000   per   chi   esercita   la  caccia  sparando  da
          autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
                l)  l'arresto  da  due  a  sei mesi o l'ammenda da L.
          1.000.000  a  L. 4.000.000  per  chi  pone  in  commercio o
          detiene  a  tal  fine  fauna  selvatica in violazione della
          presente  legge.  Se il fatto riguarda la fauna di cui alle
          lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
              2.  Per la violazione delle disposizioni della presente
          legge   in  materia  di  imbalsamazione  e  tassidermia  si
          applicano  le  medesime  sanzioni  che  sono  comminate per
          l'abbattimento  degli  animali  le cui spoglie sono oggetto
          del  trattamento  descritto. Le regioni possono prevedere i
          casi    e    le   modalita'   di   sospensione   e   revoca
          dell'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   di
          tassidermia e imbalsamazione.
              3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1 non si applicano gli
          articoli 624,  625  e  626  del codice penale. Salvo quanto
          espressamente  previsto  dalla presente legge continuano ad
          applicarsi  le  disposizioni  di  legge e di regolamento in
          materia di armi.
              4.  Ai  sensi  dell'art. 23 del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali
          stabilite   dal   presente   articolo   si  applicano  alle
          corrispondenti  fattispecie  come  disciplinate dalle leggi
          provinciali.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 27, comma 2, della
          citata legge n. 157/1992:
              "2.  La  vigilanza  di  cui  al  comma  1 e', altresi',
          affidata  agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
          forestale  dello  Stato,  alle  guardie  addette  a  parchi
          nazionali  e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
          giudiziaria,  alle  guardie  giurate  comunali, forestali e
          campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del
          testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata
          altresi'  alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da
          leggi regionali.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          23 dicembre   1999,   n.   499   (Razionalizzazione   degli
          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,
          agroindustriale e forestale):
              "Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza
          del  Ministero  delle politiche agricole e forestali). - 1.
          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di
          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e
          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e
          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema
          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle
          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto
          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione
          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e
          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle
          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali
          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e
          da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
          delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
          delle  suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'
          di cui al presente articolo.".